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Sentenza

Sentenza n. 2487/2026 - Milano, Sezione 1

per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia codesto TAR per la Lombardia – sede di Milano, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia al Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - sezione Lavoro n. 611/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 1035/2024, pubblicata in data 21/06/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 06/10/2025, passata in giudicato, provvedendo “a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 2.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale”. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

Giustizia amministrativa202600599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23, per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 611/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente all'ottenimento della carta docente per quattro anni scolastici, per euro 500,00 ciascuno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta con accredito complessivo di euro 2.000,00. Sebbene la sentenza fosse stata notificata al Ministero il 6 ottobre 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento e l'attivazione della carta elettronica del docente per l'importo stabilito dal giudice ordinario. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha rilevato che la nomina del commissario costituisce già uno strumento idoneo a garantire l'esecuzione e che sussistono ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora: l'attivazione della carta docente richiede un procedimento complesso, articolato in più fasi e con il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, oltre a risentire dell'eccezionale mole del contenzioso seriale; inoltre, il beneficio ha importo modesto, finalità formativa e carattere non essenziale al sostentamento del lavoratore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l'ottemperanza delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi; il TAR ha utilizzato il rito per imporre al Ministero l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le altre misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative; nel caso concreto, la misura è stata negata per la nomina del commissario e per la complessità e serialità dell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta docente in forma di applicazione web.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il principio espresso dall'Adunanza plenaria sulla penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario abbia imposto a un'amministrazione statale l'erogazione o l'attivazione di un beneficio e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità organizzativa dell'adempimento, al coinvolgimento di più strutture e ai tempi tecnici necessari.
  • La nomina di un commissario ad acta può costituire, di per sé, una ragione concreta per non applicare contestualmente l'astreinte, quando il commissario rappresenti uno strumento effettivo e proporzionato per assicurare l'esecuzione del giudicato.
  • Nella valutazione dell'astreinte contro una pubblica amministrazione possono assumere rilievo la natura seriale del contenzioso, l'eccezionale mole delle richieste da evadere e il carattere non essenziale al sostentamento del lavoratore del beneficio oggetto della condanna.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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