Sentenza n. 14969/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti - della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/2344/2025, Numero protocollo CA/211188/2025 del 27.10.2025, adottata dal Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa - E.Q. SUAP Ambito Centro Storico, notificata il 28.10.2025, con la quale veniva comunicato il diniego alla istanza Prot. n. CA/130034 del 02.08.2022 di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico permanente a servizio dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande sito in Salita dei Borgia n. 2 – Roma; - di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, ovvero: - della Deliberazione Consiglio Comunale n.28 del 14.10.2011, P.M.O. Scheda n.103, nella parte in cui rappresenti una ragione ostativa all'istanza osp permanente presentata dalla ricorrente e risulti comunque lesiva dei relativi interessi e ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nuova concessione permanente per occupazione di suolo pubblico a servizio di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, nonché gli atti presupposti, inclusa la disciplina dei Piani di Massima Occupabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego municipale, deducendo, in sintesi: violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; genericità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione; difetto di istruttoria; mancata ottemperanza alla precedente sentenza del TAR, che aveva annullato un precedente diniego per non avere l'amministrazione verificato puntuali regole ostative né tentato di conciliare gli interessi in conflitto; tardività dei pareri della Sovrintendenza e della Polizia Locale; erronea applicazione dei Piani di Massima Occupabilità, ritenuti non ostativi o comunque non riferibili alla specifica area; erronea contestazione del mancato rispetto della distanza dalla scalinata e della mancata rappresentazione della colonnina Telecom; violazione dei principi di buon andamento, efficienza, economicità, trasparenza, correttezza e legittimo affidamento. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, comprensiva della richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento della domanda cautelare, Roma Capitale ha acquisito nuovi pareri e, il 9 giugno 2026, ha rilasciato la concessione richiesta. La società ha quindi conseguito il bene della vita, insistendo tuttavia sulle pretese risarcitorie.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la determinazione del 9 giugno 2026 ha integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale della ricorrente, rilasciando la concessione permanente per l'occupazione di 10,80 mq. Ha tuttavia esaminato incidentalmente la legittimità del diniego ai fini della domanda risarcitoria, rilevando che l'amministrazione aveva nuovamente richiesto pareri agli organi competenti e li aveva recepiti senza svolgere un'autonoma e concreta istruttoria, senza verificare puntuali regole ostative alla luce dello stato dei luoghi e senza tentare di contemperare gli interessi pubblici e privati. Il diniego risultava pertanto affetto da vizio motivazionale, in parte analogo a quello già accertato nella precedente sentenza. Il Collegio ha però rigettato le domande risarcitorie. La responsabilità processuale aggravata richiede mala fede o colpa grave, oltre alla prova del danno, che non è stata fornita; la mera soccombenza o l'illegittimità dell'azione amministrativa non sono sufficienti. Quanto al danno da provvedimento illegittimo, il solo annullamento per vizio procedimentale o motivazionale non dimostra la spettanza del bene della vita né che il provvedimento dovesse essere favorevole già al momento dell'adozione. Il rilascio successivo della concessione è dipeso dalla disapplicazione dei PMO a decorrere dal 1° gennaio 2026, successiva al diniego impugnato, e non prova quindi che la concessione fosse dovuta nel 2025. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale sulla base della soccombenza virtuale, prevalente rispetto al rigetto delle domande risarcitorie, con condanna alla rifusione di euro 2.000 oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata dedotta come vizio del procedimento; il testo non contiene una decisione specifica e definitiva su tale autonomo motivo, poiché il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere e il merito è stato esaminato solo ai fini risarcitori.
art. 21-octies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis.
La ricorrente ha invocato la non applicabilità della regola di non annullabilità ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis; il Collegio non ha deciso specificamente tale questione.
art. 96 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La responsabilità processuale aggravata richiede mala fede o colpa grave della parte soccombente e, per la condanna risarcitoria, anche la prova del danno almeno nelle sue linee essenziali quanto ad an e quantum.
art. 24 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'interpretazione estensiva o automatica della lite temeraria in conseguenza della soccombenza contrasterebbe con il diritto di agire in giudizio.
art. 70, comma 5, D.A.C. n. 318/2025
I Piani di Massima Occupabilità (PP.M.O.) vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno disapplicati a partire dall'1/01/2026.
La disapplicazione dei PMO è divenuta efficace dal 1° gennaio 2026; tale sopravvenienza ha consentito il successivo rilascio della concessione, ma non dimostra che essa fosse dovuta al momento del diniego del 27 ottobre 2025.
art. 22 D.A.C. n. 118/2025
I pareri previsti dal comma 1 e dalle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere comunicati all'Ufficio comunale richiedente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
La disposizione è stata invocata per sostenere la tardività dei pareri; il Collegio non ha definito specificamente la questione, concentrando l'accertamento incidentale sul difetto di motivazione e istruttoria.
art. 1 D.A.C. n. 118/2025
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il nuovo regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico è stato richiamato nel procedimento e nei pareri successivi; il testo non riporta una specifica interpretazione autonoma del Collegio.
art. 9, comma 6, lett. f), D.A.C. n. 118/2025
le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 non possono, comunque, essere rilasciate in corrispondenza e in prossimità di attraversamenti pedonali nel rispetto delle distanze di visibilità e della piena fruibilità degli stessi anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria e, comunque, non entro una fascia di rispetto di ameno m. 2 calcolati su tutto il perimetro dell'ingombro degli attraversamenti pedonali
La disposizione è stata richiamata nel nuovo parere negativo della Polizia Locale, ma non è stata specificamente interpretata o applicata nella decisione finale.
art. 10, comma 2, lett. g), D.A.C. n. 118/2025
qualora il locale sia disposto ad angolo è possibile richiedere l’occupazione di suolo non in corrispondenza del fronte dell’esercizio di cui alla precedente lettera f) purché sia comunque esterno delle pertinenze interne dei locali dell’attività di somministrazione
La disposizione è stata richiamata nel successivo parere favorevole della Sovrintendenza; non costituisce oggetto di autonoma statuizione nella sentenza.
art. 10, comma 4, lett. g), d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata richiamata nel diniego impugnato in relazione alla tutela delle pubbliche vie e degli spazi urbani; il Collegio ha rilevato, in termini generali, l'insufficienza della motivazione del diniego, senza svolgere una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico ha natura discrezionale: l'amministrazione deve comparare l'interesse privato all'occupazione con gli altri interessi pubblici coinvolti e verificare concretamente che l'occupazione non li comprometta.
- Il diniego di concessione dell'uso di suolo pubblico deve essere congruamente motivato e non può limitarsi a recepire genericamente pareri di altre strutture; l'amministrazione procedente deve verificare l'effettiva sussistenza di puntuali regole ostative alla luce dello stato dei luoghi.
- Nell'esercizio del potere discrezionale in materia di occupazione di suolo pubblico, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria caso per caso e valutare, ove possibile, soluzioni capaci di conciliare gli interessi contrapposti, anche mediante un'accoglienza parziale o conformata dell'istanza.
- L'annullamento di un provvedimento per il solo vizio procedimentale o motivazionale non dimostra la spettanza del bene della vita e non fonda automaticamente il risarcimento; il rilascio successivo del titolo, determinato da una sopravvenienza normativa, non prova che il titolo fosse dovuto già al momento dell'atto illegittimo.
- La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede, oltre alla soccombenza, la mala fede o la colpa grave della parte e la prova del danno subito in conseguenza della condotta processuale; tali presupposti non possono essere desunti automaticamente dalla soccombenza o dall'illegittimità dell'azione amministrativa.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche per effetto di un successivo provvedimento amministrativo, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso.
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