Cassazione Penale, Sentenza n. 20027/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'errore materiale o di fatto consistente nella mancata rilevazione, da parte del giudice di legittimità, dell'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati previsti dagli artt. 87 e 86 del D.P.R. n. 570/1960 (delitti elettorali) relativi ai capi A, C e D, essendo i fatti riconducibili alla competizione elettorale del 31 maggio 2015; la difesa sosteneva che, tenuti i termini di prescrizione e le sospensioni processuali, i reati si fossero prescritti prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha accolto in parte il ricorso straordinario: ha revocato la precedente pronuncia della Sesta Sezione (n. 42502/2024) limitatamente al reato previsto dall'art. 87 DPR 570/1960 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Lecce (n. 1885/2023) per quel medesimo reato perché estinto per prescrizione. Per i reati di cui agli artt. 86 DPR 570/1960 (capi C e D) la prescrizione è maturata, ma la Cassazione non ha potuto rilevarla in questa sede per essere quei capi passati in giudicato a seguito dell'inammissibilità dei motivi avverso la sentenza; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto. Non è stato disposto il rinvio per ricalcolo della pena, ritenendolo inutile alla luce del mancato aumento calcolato nel giudizio di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 570 (norme penali in materia elettorale)
art. 87, art. 86, art. 88
Gli artt. 86 e 87, contestati in più capi, sono stati oggetto di valutazione prescrizionale: il reato di cui all'art. 87 è stato ritenuto estinto per prescrizione e la condanna annullata; per gli artt. 86 la prescrizione è maturata ma non è stata rilevabile in questa sede per effetti di giudicato relativo all'inammissibilità dei motivi
Codice penale
Il giudice d'appello aveva assolto l'imputato dal concorso nel reato di induzione alla corruzione previsto dall'art. 322, quarto comma; citazione utilizzata per chiarire la distinzione fra le fattispecie contestate
Codice di procedura penale - disposizioni di attuazione
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Il provvedimento ex art. 165-bis è stato utilizzato per annotare le sospensioni processuali e le date ultime di prescrizione, consentendo il calcolo dei termini prescrizionali
Codice di procedura penale
Richiamato come strumento per dedurre errore di fatto (mancato rilievo della prescrizione) quando non sono necessarie valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità
Massime di principio
- La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e prima della decisione della Corte di Cassazione deve essere rilevata dal giudice di legittimità, salvo che la pronuncia impugnata sia totalmente inammissibile.
- Le sospensioni del processo (anche per astensione degli avvocati o per emergenze come la pandemia) incidono sul calcolo del termine prescrizionale e devono essere annotate nei provvedimenti di deposito per consentire il computo corretto.
- Se in una sentenza di cassazione alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili e hanno determinato il consolidamento del giudicato per specifici capi, la prescrizione sopravvenuta rispetto a quei capi non può essere rilevata in questa sede per assenza di valido rapporto processuale su quegli specifici reati.
- La revoca parziale di una pronuncia di condanna per prescrizione costituisce comunque un vantaggio idoneo a giustificare l'interesse ad impugnare, anche se non comporta benefici quoad poenam (es. estrinsecazione di vantaggio concreto sull'an), e può portare all'annullamento senza rinvio quando il ricalcolo della pena sarebbe inutile.
- In presenza di contestazioni multiple, è necessario valutare la prescrizione capo per capo tenendo conto delle sospensioni specifiche intervenute in ciascun grado di giudizio; il calcolo deve essere documentato e confrontabile mediante gli atti di causa (verbali, decreti, annotazioni ex art. 165-bis).
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