Sentenza del 31/12/2018 n. 27561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di euro 1.848.587,80, relativa all'anno 2005, per ritenute alla fonte, IRAP e IVA non versate, derivanti da controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la validità della notifica della cartella per assenza della relata, la mancata sottoscrizione dei ruoli e della cartella, l'omessa preventiva comunicazione degli avvisi bonari e la mancata prova del debito tributario da parte dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche senza relata, e comunque ha considerato eventuali vizi sanati dalla tempestiva impugnazione. La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non determina invalidità, in assenza di una specifica previsione normativa e quando sia certa la riferibilità dell'atto all'autorità competente. L'avviso bonario è obbligatorio solo quando dal controllo emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non in caso di semplici omessi o tardivi versamenti. Infine, poiché il debito derivava da quanto dichiarato dalla società, spettava a quest'ultima dimostrare eventuali errori o pagamenti effettuati. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.000,00 per ciascuna resistente, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica diretta tramite raccomandata A/R si perfeziona con la consegna risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica.
Artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972
I controlli automatizzati consentono di liquidare le imposte sulla base dei dati dichiarati e di iscrivere a ruolo gli importi non versati o risultanti da errori materiali e di calcolo.
Art. 156 cod. proc. civ.
L'eventuale nullità della notificazione è sanata, con effetto retroattivo, dalla proposizione tempestiva del ricorso quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
La sottoscrizione riguarda il ruolo, ma la sua mancanza non comporta automaticamente l'invalidità dell'iscrizione, anche perché la norma non prevede una specifica sanzione.
Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti.
L'avviso bonario è necessario soltanto quando emergano incertezze sostanziali sulla dichiarazione; non è richiesto per meri omessi o tardivi versamenti di somme dichiarate.
Art. 2697 cod. civ.
Quando la pretesa deriva dai dati dichiarati dal contribuente, quest'ultimo, se contesta errori o pagamenti, deve fornire la documentazione relativa alle dichiarazioni e ai versamenti.
Art. 21-octies legge n. 241/1990
Per gli atti amministrativi vincolati, i vizi formali o procedimentali non comportano annullamento se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale tramite raccomandata A/R può essere valida anche senza relata, purché l'avviso di ricevimento documenti la consegna al destinatario o a persona legittimata.
- La proposizione tempestiva del ricorso può sanare la nullità della notifica, ma non l'inesistenza giuridica della notificazione; la contestazione deve quindi distinguere tra vizio sanabile e totale mancanza dell'atto notificatorio.
- La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non determina automaticamente la nullità: occorre verificare una specifica previsione normativa, la riferibilità dell'atto all'amministrazione e l'eventuale prova concreta dell'assenza di potere o provenienza.
- L'avviso bonario non è sempre obbligatorio nei controlli automatizzati. È richiesto soprattutto quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non quando risultino semplicemente imposte dichiarate ma non versate.
- Se il debito fiscale deriva dalla dichiarazione presentata dal contribuente, l'amministrazione non deve necessariamente produrre in giudizio la dichiarazione stessa; chi contesta la liquidazione deve documentare errori, versamenti o altri elementi contrari.
- Le contestazioni meramente formali, prive di prova di un concreto pregiudizio o dell'alterazione del contenuto dell'atto, hanno scarse probabilità di determinare l'annullamento di una cartella derivante da un controllo automatizzato.
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