Sentenza del 31/12/2018 n. 4680 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La T S.r.l. aveva impugnato la cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2007, sostenendo che le irregolarità fiscali e le fatture relative a operazioni inesistenti fossero riconducibili alla situazione di assoggettamento del marito della legale rappresentante, vittima di usura ed estorsione e costretto dagli usurai a emettere o incassare fatture per operazioni inesistenti. In primo grado la società aveva invocato l’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997. L’Agenzia delle Entrate ha contestato che tale esimente potesse eliminare anche il tributo, sostenendo che potesse riguardare esclusivamente le sanzioni, e ha inoltre eccepito l’assenza della documentazione necessaria per ottenere la sospensione o proroga degli adempimenti fiscali prevista dalla legge n. 44/1999.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato l’esclusione delle sanzioni tributarie, ritenendo applicabile l’esimente per la situazione di soggezione agli usurai, adeguatamente supportata anche dagli atti del procedimento penale. Ha però riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato integralmente la pretesa fiscale: la situazione di vittima di usura o estorsione non elimina il debito tributario, ma può incidere sulle sanzioni e, ove siano rispettati specifici requisiti formali e documentali, determinare una sospensione o proroga degli adempimenti. Poiché non erano state prodotte la denuncia-querela con la relativa data né il provvedimento di sospensione del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nessuna sospensione o proroga è stata riconosciuta. Il tributo è quindi rimasto dovuto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate e la richiesta di riunione con altri procedimenti è stata respinta.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L’esimente può escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie quando il contribuente abbia subito una situazione di costrizione o soggezione collegata a usura o estorsione e abbia denunciato il responsabile. Non comporta però l’estinzione o l’annullamento del tributo dovuto.
Art. 8, comma 3, D.L. n. 16/2012
È richiamato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla deducibilità dei costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti; il giudice non lo ha ritenuto idoneo a giustificare l’annullamento della pretesa tributaria.
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, artt. 13 e 20
La legge prevede misure di sostegno, sospensione e proroga degli adempimenti fiscali per le vittime di usura ed estorsione. Il beneficio richiede il rispetto di condizioni sostanziali e formali, tra cui la denuncia o querela, la tempestività rispetto all’evento lesivo, la domanda di accesso al fondo e uno specifico provvedimento dell’autorità competente. In mancanza di tale documentazione, la sospensione o proroga non può essere riconosciuta.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 2 luglio 2008, n. 18074
Riconosce l’applicabilità dell’esimente in materia di sanzioni tributarie al contribuente vittima di usura che abbia denunciato il soggetto responsabile e dimostrato una concreta situazione di soggezione e ingerenza.
Art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario può utilizzare elementi acquisiti in un procedimento penale, ma deve valutarli autonomamente secondo le regole probatorie proprie del processo tributario; gli atti penali non producono automaticamente un effetto vincolante.
Art. 192 c.p.p.
È richiamato per distinguere il valore della prova indiziaria nel processo penale, soggetta a gravità, precisione e concordanza, rispetto alle presunzioni utilizzabili nel giudizio tributario.
Massime di principio
- La condizione di vittima di usura o estorsione può giustificare l’esclusione delle sanzioni tributarie quando sia concretamente provata e accompagnata dalla denuncia del responsabile, ma non cancella automaticamente il debito d’imposta.
- Gli atti di un procedimento penale, comprese sentenze e ordinanze, possono essere utilizzati nel processo tributario come elementi probatori, ma il giudice deve valutarli autonomamente e non può applicarli in modo automatico.
- Per ottenere la sospensione o la proroga degli adempimenti fiscali previsti dalla legge n. 44/1999 non è sufficiente dimostrare genericamente di essere vittima di usura o estorsione: occorre produrre la denuncia o querela, indicarne la data e documentare il provvedimento dell’autorità competente che dispone la sospensione.
- Le agevolazioni temporali previste per le vittime di usura o estorsione differiscono il pagamento o la presentazione degli adempimenti, ma non eliminano l’obbligazione tributaria; alla scadenza della sospensione il contribuente deve comunque adempiere.
- Quando il contribuente deduce costi derivanti da operazioni inesistenti, la situazione personale di costrizione può incidere sulla responsabilità sanzionatoria, ma non determina di per sé la deducibilità dei costi né l’annullamento della maggiore imposta accertata.
- In controversie analoghe è essenziale contestare e documentare anche il calcolo del tributo e dei ricavi accertati, non limitandosi a invocare la qualità di vittima di reato.
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