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Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera g.c. n.59 dell’11 marzo 2020, colla quale il Comune di Vasto formulava uno specifico atto di indirizzo al Dirigente del Servizio Avvocatura ai fini della ricognizione di tutte le richieste inevase di rimborso delle spese legali presentate da dipendenti ed ex dipendenti comunali, per poi istruirle secondo i criteri esistenti in materia, compendiati nella medesima delibera, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202000300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di giunta comunale di mero indirizzo relativa alla ricognizione e successiva istruzione delle richieste inevase di rimborso delle spese legali di dipendenti ed ex dipendenti comunali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale deducendo violazione degli artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 12 del CCNL del 12 febbraio 2002, dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997, degli artt. 530, comma 2, 425 e 533, comma 1, c.p.p., della l. n. 247/2012, del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 11 d.p.l., nonché incompetenza ed eccesso di potere per disparità di trattamento. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione per la proposizione di un ricorso collettivo da parte di soggetti portatori di interessi differenziati e il difetto di interesse, poiché la delibera avrebbe avuto natura meramente orientativa e non avrebbe deciso alcuna specifica richiesta di rimborso. Il giudice ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità per l'assenza di un atto applicativo lesivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse diretto, concreto e attuale. La delibera impugnata è stata qualificata come atto di mero indirizzo rivolto all'organo dirigenziale, avente contenuto ricognitivo della disciplina sovraordinata in materia di rimborso delle spese legali. Essa non incide immediatamente e direttamente sulla posizione dei singoli richiedenti, non decide le loro specifiche istanze e non vincola il dirigente nell'adozione del provvedimento finale, limitandosi a richiamare le norme che l'organo competente dovrà applicare in sede di esame delle domande. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • artt. 42 e 48 d.lgs. n. 267/2000

    Norme invocate dai ricorrenti in relazione alla competenza degli organi comunali; il giudice non ne ha esaminato il merito, avendo definito il giudizio per difetto di interesse.

  • art. 12 CCNL del 12 febbraio 2002

    Norma invocata dai ricorrenti in materia di rimborso delle spese legali; non esaminata nel merito.

  • art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito nella l. n. 135/1997

    Norma richiamata dai ricorrenti in materia di rimborso delle spese legali; non esaminata nel merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per la rilevazione d'ufficio della possibile inammissibilità dell'impugnativa in assenza di un atto applicativo lesivo.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche ricorrenti.

Massime di principio

  • Un atto di indirizzo della giunta comunale, rivolto all'organo dirigenziale e limitato a una ricognizione della disciplina normativa applicabile, non è immediatamente lesivo della posizione dei singoli interessati quando non decide specifiche istanze né introduce autonomamente regole vincolanti.
  • L'impugnazione di un atto amministrativo richiede un interesse diretto, concreto e attuale; tale requisito manca quando la lesione prospettata può derivare soltanto da un futuro provvedimento applicativo non ancora adottato.
  • Un atto meramente orientativo che rinvia alla disciplina sovraordinata vigente non vincola l'organo competente a decidere le singole domande, il quale resta tenuto ad applicare direttamente la normativa pertinente nel procedimento concreto.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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