Sentenza n. 24/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto prot. n. -OMISSIS-^bis – Fasc. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria e notificato in data 8.3.2023, recante il divieto di detenere armi e munizioni; - della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 prot. n. -OMISSIS- notificata il 4.12.2023 recante il parere contrario al riesame del divieto detenzione armi e munizioni di cui al decreto prot. n. -OMISSIS-^bis – Fasc. n. -OMISSIS-; - del provvedimento di diniego definitivo prot. n.-OMISSIS- notificato il 31.7.2024 recante la conferma del parere contrario all’accoglimento dell’istanza di riesame del divieto detenzione armi e munizioni di cui al decreto prot. n. -OMISSIS-^bis – Fasc. n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi e munizioni e successivo diniego dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, notificato nel marzo 2023, nonché il successivo diniego dell'istanza di riesame. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il divieto si fondava su due deferimenti all'autorità giudiziaria: uno del 2017, successivamente archiviato e anteriore al rilascio della licenza di porto di fucile, e uno del 2022, relativo all'utilizzo di un richiamo acustico elettromagnetico nell'attività venatoria, definito con proscioglimento per intervenuta oblazione. Secondo il ricorrente, tali elementi non dimostravano l'inaffidabilità nella detenzione di armi e il secondo episodio non riguardava direttamente l'uso di armi. In sede di riesame ha inoltre invocato l'assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato tardiva e quindi inammissibile l'impugnazione dell'originario divieto, rilevando che l'atto, autonomamente lesivo, era stato notificato nel marzo 2023 mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 25 settembre 2024. Per effetto della consolidazione del divieto, nel giudizio non potevano più essere contestate le valutazioni originarie dell'amministrazione né la rilevanza degli elementi posti a fondamento dell'atto, ma soltanto la valutazione delle eventuali sopravvenienze dedotte con l'istanza di riesame. Il diniego di riesame è stato ritenuto legittimo. L'amministrazione era tenuta a esaminare l'istanza fondata su fatti nuovi, ma conservava un'ampia discrezionalità nel valutare la permanenza delle ragioni ostative. Il giudizio prefettizio di affidabilità nell'uso delle armi ha natura prognostica e cautelare, distinta dall'accertamento penale, sicché l'autorità può considerare anche fatti privi di autonoma rilevanza penale o prescindere dall'esito del procedimento penale, purché la valutazione sia razionale e congruamente motivata. Nel caso concreto, il proscioglimento relativo al deferimento del 2022 non era sufficiente a superare la criticità derivante dal deferimento del 2017, concernente ipotesi di uccisione di animali, ricettazione e associazione per delinquere, ritenute significative ai fini della prognosi di affidabilità. La mera assenza di condanne o di procedimenti pendenti non sterilizzava il dato storico del deferimento; neppure rilevava che esso fosse anteriore al successivo rilascio del porto d'armi, poiché il divieto originario era ormai consolidato e aveva già valorizzato tale elemento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in parte e rigettato in parte; le spese sono state compensate per la natura meramente formale delle difese amministrative.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931
Le disposizioni disciplinano i presupposti dei provvedimenti di pubblica sicurezza relativi all'affidabilità nella detenzione e nel porto di armi; il giudizio amministrativo è prognostico e cautelare e consente una valutazione discrezionale di fatti e comportamenti indicativi di possibile abuso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato nel procedimento di riesame, seguito dalla valutazione delle osservazioni dell'interessato.
art. 73 c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio l'inammissibilità tardiva dell'impugnazione dell'originario divieto, previo avviso alle parti.
art. 30, comma 1, lett. h), l. n. 157/1992
È richiamato in relazione al deferimento per attività venatoria con utilizzo di richiamo elettromagnetico, valutato dall'amministrazione quale elemento del complessivo quadro di affidabilità.
art. 32, comma 1, lett. a), l. n. 157/1992
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia sarebbe stata applicabile soltanto in caso di recidiva; tale argomento non ha inciso sull'esito.
artt. 544-bis, 648 e 416 c.p.
Le ipotesi di reato oggetto del deferimento del 2017 sono state ritenute dall'amministrazione e dal giudice astrattamente significative ai fini della prognosi di affidabilità nella detenzione di armi.
Massime di principio
- L'impugnazione di un divieto prefettizio di detenzione di armi deve essere proposta entro il termine decorrente dalla notificazione dell'atto autonomamente lesivo; decorso tale termine, il provvedimento si consolida e non possono essere contestate in un successivo giudizio le valutazioni originarie poste a suo fondamento.
- A fronte di un'istanza di riesame del divieto di detenzione di armi basata su fatti sopravvenuti, l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare e definire l'istanza, ma conserva un'ampia discrezionalità nel valutare se le sopravvenienze abbiano eliminato le ragioni del divieto.
- Il giudizio di affidabilità nella detenzione o nel porto di armi è prognostico e cautelare, distinto dall'accertamento penale repressivo; pertanto, l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare fatti storici anche se privi di condanna definitiva o se il procedimento penale si è concluso con archiviazione, proscioglimento o estinzione, purché la valutazione sia razionale e adeguatamente motivata.
- La mera assenza di condanne o di procedimenti penali pendenti non è, da sola, sufficiente a neutralizzare fatti storici ritenuti indicativi di possibile inaffidabilità nella detenzione di armi.
- Nel giudizio sul riesame di un divieto ormai consolidato, l'anteriorità dei fatti rispetto al successivo rilascio di una licenza di porto d'armi non impone di per sé il superamento del divieto, se quei fatti erano già stati valutati nell'originario provvedimento non tempestivamente impugnato.
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