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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8081/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di pagamento TARSU relativo all’anno 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7517/2017 depositata il 13 settembre 2017, ha accolto l’appello del Comune. La CTR ha ritenuto documentalmente provata la notifica dell’avviso di accertamento, ha escluso che l’avviso di pagamento dovesse recare la firma del responsabile del procedimento e ha considerato assimilabili ai rifiuti urbani gli imballaggi prodotti nell’attività della contribuente, in base alla delibera comunale n. 40 del 30 settembre 1997, che rinviava alla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984. La società ha proposto otto motivi di ricorso per cassazione: 1) nullità dell’atto per mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento; 2) motivazione mancante o inidonea sulla dedotta mancata notifica dell’atto di accertamento presupposto; 3) omessa pronuncia sulla nullità connessa alla denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità; 4) omessa pronuncia sul rilievo relativo al contenzioso dell’anno precedente; 5) omesso esame delle contestazioni sull’illegittimità della delibera comunale di assimilazione, ritenuta generica e priva dei requisiti qualitativi e quantitativi; 6) omessa pronuncia sulla non assimilabilità degli imballaggi terziari; 7) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità delle tariffe comunali, che la CTR aveva ritenuto non esaminabile in assenza di previa impugnazione amministrativa del provvedimento tariffario; 8) violazione della disciplina sulla TARSU per non avere riconosciuto la non debenza del tributo in ragione dello smaltimento autonomo dei rifiuti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: l’avviso di pagamento controverso non ha natura di cartella e non gli si applicano i requisiti formali propri di quest’ultima; inoltre, non risultava contestata la sua provenienza dalla concessionaria e, per suo tramite, dall’amministrazione comunale. Ha accolto i motivi quinto, sesto e settimo, rilevando che la CTR non aveva pronunciato sulle domande relative all’illegittimità della delibera di assimilazione, alla non assimilabilità degli imballaggi terziari e all’illegittimità delle tariffe. I motivi secondo, terzo, quarto e ottavo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese della fase di rinvio.

Norme richiamate

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies

    L’avviso di pagamento in oggetto non ha natura di cartella (precetto), sicchè non sono ad esso riferibili i requisiti formali richiesti per quest’ultima la cui effettiva e legittima provenienza dalla concessionaria e, per suo tramite, dall’amministrazione comunale, non risulta sia stata contestata.

    La Corte esclude che la mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento renda nullo l’avviso di pagamento in esame, perché tale atto non è una cartella e la sua provenienza dalla concessionaria e dall’amministrazione non era stata contestata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

    La disposizione è richiamata per corroborare il principio secondo cui l’omessa sottoscrizione non determina di per sé l’invalidità della cartella, quando la provenienza dell’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo competente; la Corte precisa comunque che la controversia concerneva un avviso di pagamento, non una cartella.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3

    Giova peraltro ricordare che, “in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012, (Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015).

    La Corte richiama, a titolo di precisazione, che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva. Tale richiamo non modifica la conclusione sul diverso avviso di pagamento oggetto del giudizio.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 2, lett. d)

    La CTR, diversamente da quello che era stato rilevato da questa Corte nr 24190/2016, non si è pronunciata sulla domanda relativa alla non assoggettabilità alla Tarsu dei rifiuti prodotti per illegittimità della delibera di assimilazione, sulla domanda relativa alla non assimilabilità degli imballaggi terziari e alla illegittimità delle tariffe applicate dal Comune.

    La Corte non decide nel merito i requisiti di legittimità dell’assimilazione dei rifiuti: accoglie la censura perché la CTR non aveva pronunciato sulla domanda che contestava l’assoggettabilità a TARSU fondata sulla delibera comunale di assimilazione.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 2, lett. a)

    La CTR, diversamente da quello che era stato rilevato da questa Corte nr 24190/2016, non si è pronunciata sulla domanda relativa alla non assoggettabilità alla Tarsu dei rifiuti prodotti per illegittimità della delibera di assimilazione, sulla domanda relativa alla non assimilabilità degli imballaggi terziari e alla illegittimità delle tariffe applicate dal Comune.

    La decisione non enuncia un criterio sostanziale circa i requisiti qualitativi e quantitativi previsti dalla disposizione: rileva l’omessa pronuncia della CTR sulla domanda relativa alla delibera di assimilazione e rinvia la questione al giudice di merito.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 546, art. 7

    La CTR, diversamente da quello che era stato rilevato da questa Corte nr 24190/2016, non si è pronunciata sulla domanda relativa alla non assoggettabilità alla Tarsu dei rifiuti prodotti per illegittimità della delibera di assimilazione, sulla domanda relativa alla non assimilabilità degli imballaggi terziari e alla illegittimità delle tariffe applicate dal Comune.

    La Corte accoglie la censura processuale perché la CTR aveva omesso di esaminare la contestazione relativa all’illegittimità delle tariffe comunali; non decide nel merito la legittimità delle tariffe.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR, diversamente da quello che era stato rilevato da questa Corte nr 24190/2016, non si è pronunciata sulla domanda relativa alla non assoggettabilità alla Tarsu dei rifiuti prodotti per illegittimità della delibera di assimilazione, sulla domanda relativa alla non assimilabilità degli imballaggi terziari e alla illegittimità delle tariffe applicate dal Comune.

    La mancata decisione su domande ritualmente prospettate in riassunzione integra un’omessa pronuncia, che giustifica la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento non determina la nullità di un avviso di pagamento che non abbia natura di cartella, quando non sia contestata la sua effettiva e legittima provenienza dalla concessionaria e, per suo tramite, dall’amministrazione comunale.
  • È affetta da omessa pronuncia la sentenza che non esamina le domande riproposte in sede di riassunzione e devolute al giudice del rinvio; la decisione deve essere cassata con rinvio perché il giudice di merito si pronunci sulle questioni rimaste inevase.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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