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Ordinanza

Ordinanza n. 564/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 8122 del 3 febbraio 2026, notificato alla ricorrente in pari data a mezzo pec, concernente l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 della SCIA alternativa al P.d.C. prot. n. 50075 del 1° ottobre 2020 e del permesso di costruire n. 1 del 21 gennaio 2020.

Giustizia amministrativa202600362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio della SCIA alternativa al permesso di costruire e del permesso di costruire relativi a un opificio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 3 febbraio 2026, adottato ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, con cui il Comune ha annullato d’ufficio la SCIA alternativa al permesso di costruire e il permesso di costruire concernenti un opificio. L’amministrazione ha ritenuto che gli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi rappresentassero in modo non veritiero il rispetto della distanza minima dal confine di zona prevista dall’art. 5 delle N.T.A. del vigente P.R.G. La ricorrente ha contestato la sussistenza di una falsa rappresentazione e ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, sostenendo che la scoperta sopravvenuta dei fatti rilevanti non può dipendere dalla mera negligenza dell’amministrazione procedente, né consentire un differimento indefinito del termine per l’esercizio dell’autotutela. Il Comune ha sostenuto, inoltre, che il fabbricato assentito con il permesso di costruire non rispettasse la distanza di cinque metri dal confine di zona e che gli ampliamenti realizzati mediante la SCIA alternativa ricadessero integralmente in zona territoriale omogenea E1, nella quale la nuova edificazione sarebbe consentita soltanto nei limiti dell’art. 59 delle N.T.A.

La decisione

Il TAR ha accolto in via cautelare l’istanza e ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., per accertare la zona urbanistica di insistenza dell’intero opificio, la distanza effettiva dal confine di zona del fabbricato assentito con i due titoli edilizi e le conseguenze di tali dati sull’assentibilità dell’intervento. Il verificatore dovrà inoltre stabilire se gli elaborati grafici contenessero una rappresentazione non veritiera del rispetto della distanza prevista dalle N.T.A. e, in caso positivo, quando il Comune sia stato posto nelle condizioni di scoprirla. La verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio tra le parti entro sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza; il compenso è stato provvisoriamente posto a carico della ricorrente nella misura omnicomprensiva di 1.000 euro. La decisione cautelare è stata adottata nelle more degli accertamenti tecnici, senza definire il merito dell’impugnazione. La discussione di merito è stata fissata al 30 settembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990

    La controversia riguarda i presupposti dell’annullamento d’ufficio di titoli edilizi in presenza di una presunta non veritiera rappresentazione dei fatti; il giudice ha disposto accertamenti per verificare sia la falsità della rappresentazione sia il momento in cui l’amministrazione ne avrebbe avuto conoscenza.

  • art. 66 c.p.a.

    verificazione istruttoria, necessitante di specialistiche competenze tecniche

    Consente al giudice di disporre una verificazione tecnica, da svolgersi in contraddittorio, quando la decisione richiede accertamenti specialistici sui fatti rilevanti.

  • art. 5 delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G.

    rispetto della distanza dal confine di zona

    La disposizione urbanistica costituisce il parametro tecnico-edilizio controverso per verificare la legittimità dei titoli e la fondatezza della presunta falsa rappresentazione grafica.

  • art. 59 delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G.

    interventi di nuova edificazione

    È richiamato dal Comune quale disciplina degli interventi astrattamente consentiti nella zona territoriale omogenea E1.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare sulla legittimità dell’annullamento d’ufficio di titoli edilizi dipende da questioni tecniche controverse sulla localizzazione dell’intervento, sulle distanze urbanistiche e sulla veridicità degli elaborati progettuali, il giudice può disporre una verificazione specialistica in contraddittorio ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
  • Ai fini della verifica dei presupposti dell’annullamento d’ufficio fondato su una presunta falsa rappresentazione, occorre accertare non solo se gli elaborati progettuali siano oggettivamente non veritieri, ma anche quando l’amministrazione sia stata posta nelle condizioni di scoprire tale non veridicità.
  • La sospensione cautelare dell’annullamento d’ufficio può essere disposta nelle more della verificazione tecnica quando l’accertamento della falsità della rappresentazione, della conformità urbanistica e della tempestività dell’autotutela è ancora necessario per decidere il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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