Sentenza del 23/04/2018 n. 1892 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Transfer pricing - Analisi funzionale - Attività della stabile organizzazione - Determinazione prezzo normale - Autonomia decisionale - Prova documentale - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'attribuzione dei profitti e delle perdite a una stabile organizzazione italiana e la verifica della congruità della remunerazione ricevuta per le attività svolte, secondo la disciplina del transfer pricing. Il punto centrale era stabilire se la branch italiana, che svolgeva attività di segnalazione di clienti a favore della casa madre estera, avesse assunto un ruolo commerciale e decisionale tale da trasferire su di essa il rischio della gestione dell'attività finanziaria. Per effettuare tale valutazione era necessaria un'analisi funzionale delle attività economicamente significative, delle responsabilità assunte e dell'effettiva autonomia decisionale della stabile organizzazione.
La decisione
La mera segnalazione di clienti, anche se interpretata in senso ampio come attività commerciale, non è sufficiente a trasferire alla stabile organizzazione italiana il rischio economico e gestionale dell'operazione finanziaria. In assenza di prova documentale dell'autonomia della branch nella decisione finale di sottoscrivere il contratto, il rischio resta in capo alla casa madre estera. La remunerazione della stabile organizzazione deve quindi essere determinata considerando le funzioni effettivamente svolte e i rischi realmente assunti, non sulla base di un'autonomia decisionale non dimostrata.
Norme richiamate
Disciplina del transfer pricing
La remunerazione delle operazioni infragruppo e dei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione deve riflettere il valore delle funzioni svolte, degli asset impiegati e dei rischi effettivamente assunti, secondo il principio di libera concorrenza.
Principio dell'analisi funzionale
Per attribuire utili e perdite alla stabile organizzazione occorre individuare le attività economicamente significative, le responsabilità operative e i rischi concretamente gestiti dalla branch.
Principio della prova documentale dell'autonomia decisionale
L'autonomia della stabile organizzazione nella conclusione dei contratti e nell'assunzione dei rischi non può essere presunta sulla base del solo coinvolgimento commerciale, ma deve essere dimostrata mediante elementi documentali concreti.
Massime di principio
- La determinazione della remunerazione di una stabile organizzazione deve basarsi sulle funzioni effettivamente svolte e sui rischi realmente assunti, non soltanto sulla descrizione formale dell'attività.
- La segnalazione di clienti o il supporto commerciale, di per sé, non comportano l'assunzione del rischio economico dell'operazione né attribuiscono automaticamente alla branch una remunerazione propria di un intermediario o di un soggetto decisionale.
- Il rischio resta normalmente in capo alla casa madre quando la stabile organizzazione non dispone di autonomia effettiva nella valutazione, approvazione o sottoscrizione dei contratti.
- L'autonomia decisionale deve essere provata con documenti, procedure, deleghe, corrispondenza e altri elementi verificabili; non è sufficiente richiamare genericamente il ruolo svolto dalla branch.
- In situazioni analoghe è necessario svolgere una puntuale analisi funzionale, distinguendo tra attività di marketing o segnalazione, attività negoziale e potere effettivo di assumere decisioni vincolanti e rischi finanziari.
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