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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31927/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato al titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando maggiori imposte e irrogando sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, ottenendo rigetto; in appello la CTR aveva solo parzialmente accolto il gravame, riconoscendo la parziale deducibilità di alcuni costi e confermando per il resto. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, 56, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c.; (3) nullità dell'intero procedimento in conseguenza delle violazioni denunciate col secondo motivo; (4) nullità della sentenza di appello per avere dichiarato inammissibile, perché nuova, l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione. La Corte ha ritenuto logicamente preliminare il quarto motivo e ha affermato che, nel processo tributario di natura impugnatoria, i vizi dell'atto amministrativo tributario si convertono in motivi di gravame e non sono rilevabili d'ufficio né deducibili per la prima volta in cassazione; poiché la nullità per difetto di sottoscrizione era stata prospettata solo in appello, la CTR aveva correttamente dichiarato la tardività dell'eccezione ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Da ciò la Corte ha tratto l'inammissibilità anche dei primi tre motivi, perché non era possibile riproporre in sede di legittimità una questione nuova e tardiva.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento nei motivi terzo e quarto.

  • art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. dalla l. 26 aprile 2012, n. 44

    È la norma sostanziale richiamata dal ricorrente nel primo motivo, ma il ricorso è stato rigettato senza accoglimento della censura.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È invocato per contestare la validità dell'avviso di accertamento; la Corte non ne affronta il merito perché la questione è stata proposta tardivamente.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato insieme all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 come base della censura di nullità dell'atto impositivo.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come norma sull'onere della prova nel secondo motivo, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È applicato nel senso che nel processo tributario sono vietate nuove eccezioni in appello; la nullità dell'avviso dedotta per la prima volta in secondo grado è tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i vizi dell'atto impositivo assumono la forma di motivi di impugnazione: non sono rilevabili d'ufficio e devono essere dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo di primo grado.
  • La nullità dell'avviso di accertamento o di altri atti fiscali, anche quando sia qualificata dalla legge come nullità, non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione, per effetto del divieto di nuove eccezioni nel giudizio tributario.
  • Se una questione è tardiva in appello, essa non può essere utilmente riproposta in sede di legittimità; l'inammissibilità della censura tardiva travolge anche i motivi successivi che presuppongono quella questione.
  • La struttura impugnatoria del processo tributario delimita l'oggetto del giudizio alle contestazioni specificamente formulate contro l'atto impugnato e ai presupposti di fatto e di diritto in esso indicati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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