Sentenza n. 226/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 5 giugno 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 5 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che, nonostante la presentazione dell’istanza e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Dagli atti non risultava neppure una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se completa, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può superare quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero in caso di persistente inerzia. Nella decisione del procedimento, amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il TAR richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; combinato con il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 29 c.p.a.
La decisione applica l’azione contro il silenzio-inadempimento, pur senza richiamare espressamente nel testo l’articolo.
art. 117 c.p.a.
La decisione dispone l’ordine all’amministrazione di provvedere e la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia, pur senza richiamare espressamente nel testo l’articolo.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza, la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo per provvedere non può superare quattro mesi.
- L’accertamento del silenzio-inadempimento comporta l’ordine giudiziale all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, stabilendo il termine entro il quale dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione.
- Nel procedere al riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato dell’Unione europea, l’amministrazione deve conformare la propria valutazione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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