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Sentenza

Sentenza del 02/05/2019 n. 1351 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRAP - Dottore commercialista - Considerevoli compensi a terzi - Attinenza alla professione - Autonoma organizzazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'assoggettamento a IRAP sostenendo l'assenza di autonoma organizzazione, poiché utilizzava beni strumentali di modesta entità, non aveva dipendenti o collaboratori stabilmente inseriti nello studio e i compensi corrisposti a terzi sarebbero stati riferiti a prestazioni occasionali, principalmente pareri legali. Ha inoltre contestato la legittimità dell'iscrizione automatica dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, ritenendo necessario un preventivo avviso di accertamento.

La decisione

La CTR, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione. Le spese per compensi a terzi, di importo considerevole e attinenti all'attività professionale, non sono state adeguatamente documentate come occasionali e hanno fatto presumere una collaborazione continuativa idonea ad aumentare la produttività dello studio. Ha inoltre valorizzato l'appartenenza del professionista a uno studio associato avente la stessa sede dell'attività individuale, presumendo l'utilizzo di vantaggi organizzativi comuni. La cartella IRAP è stata quindi dichiarata legittima. La censura relativa all'art. 36-bis è stata dichiarata inammissibile perché non riproposta tempestivamente nel precedente grado di appello. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Sono soggetti passivi IRAP coloro che esercitano abitualmente un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; per il professionista non è sufficiente la mera attività personale, ma occorre un apparato organizzativo ulteriore capace di incrementare la produttività.

  • Art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600

    La contestazione relativa all'iscrizione automatica dell'imposta non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata inammissibile per tardiva riproposizione nel giudizio di rinvio.

  • Art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di rinvio le parti mantengono le posizioni processuali precedenti e non possono proporre domande o questioni nuove, salvo quanto imposto dalla sentenza di cassazione.

  • Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono rinunciate e non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di rinvio.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001

    Nel caso una attività professionale fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione [...] risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive.

    L'IRAP non colpisce il reddito personale del professionista, ma il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata; l'accertamento dell'organizzazione è una questione di fatto.

Massime di principio

  • Per un professionista, l'autonoma organizzazione può essere riconosciuta quando vengono sostenute spese rilevanti per compensi a terzi che svolgono attività attinenti alla professione, soprattutto se il contribuente non dimostra documentalmente la loro occasionalità.
  • La prova dell'assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente: non basta dichiarare di non avere dipendenti o di utilizzare beni strumentali limitati, ma occorre documentare natura, frequenza e funzione delle collaborazioni e degli strumenti impiegati.
  • L'appartenenza a uno studio associato può costituire un indice di autonoma organizzazione anche per l'attività individuale svolta separatamente, salvo prova concreta del mancato utilizzo di locali, segreteria, servizi, sostituzioni o altre risorse comuni.
  • La mera assenza di un soggetto che coordini o controlli il professionista non dimostra, da sola, l'autonoma organizzazione: occorrono ulteriori elementi organizzativi obiettivi.
  • Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni nuove o già rinunciate per mancata riproposizione in appello; le eccezioni processuali devono essere coltivate tempestivamente in ogni grado previsto.

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