Sentenza del 02/05/2019 n. 1351 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRAP - Dottore commercialista - Considerevoli compensi a terzi - Attinenza alla professione - Autonoma organizzazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'assoggettamento a IRAP sostenendo l'assenza di autonoma organizzazione, poiché utilizzava beni strumentali di modesta entità, non aveva dipendenti o collaboratori stabilmente inseriti nello studio e i compensi corrisposti a terzi sarebbero stati riferiti a prestazioni occasionali, principalmente pareri legali. Ha inoltre contestato la legittimità dell'iscrizione automatica dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, ritenendo necessario un preventivo avviso di accertamento.
La decisione
La CTR, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione. Le spese per compensi a terzi, di importo considerevole e attinenti all'attività professionale, non sono state adeguatamente documentate come occasionali e hanno fatto presumere una collaborazione continuativa idonea ad aumentare la produttività dello studio. Ha inoltre valorizzato l'appartenenza del professionista a uno studio associato avente la stessa sede dell'attività individuale, presumendo l'utilizzo di vantaggi organizzativi comuni. La cartella IRAP è stata quindi dichiarata legittima. La censura relativa all'art. 36-bis è stata dichiarata inammissibile perché non riproposta tempestivamente nel precedente grado di appello. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Sono soggetti passivi IRAP coloro che esercitano abitualmente un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; per il professionista non è sufficiente la mera attività personale, ma occorre un apparato organizzativo ulteriore capace di incrementare la produttività.
Art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600
La contestazione relativa all'iscrizione automatica dell'imposta non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata inammissibile per tardiva riproposizione nel giudizio di rinvio.
Art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di rinvio le parti mantengono le posizioni processuali precedenti e non possono proporre domande o questioni nuove, salvo quanto imposto dalla sentenza di cassazione.
Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono rinunciate e non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001
Nel caso una attività professionale fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione [...] risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive.
L'IRAP non colpisce il reddito personale del professionista, ma il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata; l'accertamento dell'organizzazione è una questione di fatto.
Massime di principio
- Per un professionista, l'autonoma organizzazione può essere riconosciuta quando vengono sostenute spese rilevanti per compensi a terzi che svolgono attività attinenti alla professione, soprattutto se il contribuente non dimostra documentalmente la loro occasionalità.
- La prova dell'assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente: non basta dichiarare di non avere dipendenti o di utilizzare beni strumentali limitati, ma occorre documentare natura, frequenza e funzione delle collaborazioni e degli strumenti impiegati.
- L'appartenenza a uno studio associato può costituire un indice di autonoma organizzazione anche per l'attività individuale svolta separatamente, salvo prova concreta del mancato utilizzo di locali, segreteria, servizi, sostituzioni o altre risorse comuni.
- La mera assenza di un soggetto che coordini o controlli il professionista non dimostra, da sola, l'autonoma organizzazione: occorrono ulteriori elementi organizzativi obiettivi.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni nuove o già rinunciate per mancata riproposizione in appello; le eccezioni processuali devono essere coltivate tempestivamente in ogni grado previsto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 347 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 348 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 349 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 354 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mag 2019Sentenza del 02/05/2019 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →