Corte di giustizia, Sentenza C-567/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 maggio 2022. — A.H. contro Zagrebačka banka d.d. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski građanski sud u Zagrebu. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Applicabilità ratione temporis – Articolo 10, paragrafo 1 – Contratto di mutuo stipulato prima della data di adesione di uno Stato membro all’Unione europea ma modificato dopo tale data – Articolo 6 – Restituzione dei benefici indebitamente ottenuti dal professionista – Legislazione nazionale che prevede la sostituzione di clausole abusive e la restituzione dell’eccedenza riscossa in base ad esse – Applicabilità ratione materiae – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative. — Causa C-567/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’addendum con cui, in attuazione di una legge croata imperativa, una banca e una consumatrice hanno convertito un mutuo in franchi svizzeri in un mutuo in euro non ricade nella direttiva 93/13, perché le sue clausole riproducono disposizioni legislative imperative. La tutela contro le clausole abusive non può quindi essere estesa a un accordo il cui contenuto è sostanzialmente determinato dalla legge nazionale. Per questo motivo la Corte non ha esaminato la seconda questione sul potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna.
Clausole di conversione di un mutuo previste da legge nazionale imperativa: esclusione dall’ambito della direttiva 93/13 delle clausole dell’addendum che riproducono tali disposizioni
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 osti all’applicazione della direttiva alle clausole di un addendum a un contratto di mutuo, concluso dopo l’adesione dello Stato membro all’Unione, che riproducono disposizioni nazionali imperative in forza delle quali la banca era obbligata a proporre al consumatore la modifica del contratto e il consumatore poteva accettarla; e, in subordine, se il giudice nazionale debba disapplicare la normativa interna interpretata dalla Corte suprema nazionale quando impedisca la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite.
Principio di diritto
Le clausole di un addendum a un contratto di mutuo che riproducono disposizioni nazionali imperative, le quali impongono al professionista di proporre al consumatore una modifica del contratto e ne determinano il contenuto, non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 93/13 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, anche se il consumatore ha formalmente acconsentito alla modifica. Di conseguenza, la direttiva non può essere invocata per contestare tali clausole né per fondare, rispetto ad esse, un diritto alla restituzione integrale delle somme asseritamente indebitamente percepite; la seconda questione resta assorbita.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia del 2012, articolo 2
- Articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Clausole di conversione di un mutuo previste da legge nazionale imperativa: esclusione dall’ambito della direttiva 93/13
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale municipale civile di Zagabria in una controversia tra una consumatrice e la banca mutuante, relativa alla restituzione di somme asseritamente percepite indebitamente in applicazione di clausole abusive originarie di un contratto di mutuo. La questione nasce dopo la stipula di un addendum successivo all’adesione della Croazia all’Unione, con il quale il mutuo in franchi svizzeri è stato convertito in euro secondo una legge nazionale del 2015.
Fatti e procedimento principale
La consumatrice aveva stipulato nel 2007 un mutuo immobiliare espresso in franchi svizzeri, con clausole relative all’indicizzazione valutaria e alla variabilità unilaterale del tasso d’interesse. Dopo l’entrata in vigore della legge croata del 2015 sul credito al consumo, che imponeva alle banche di offrire ai consumatori interessati una conversione dei mutui in CHF secondo criteri predeterminati, le parti hanno firmato un addendum l’8 gennaio 2016.
La ricorrente ha poi chiesto al giudice nazionale di dichiarare abusive e nulle le clausole del contratto originario e di condannare la banca a restituire tutti i benefici indebitamente percepiti, sostenendo che l’addendum non aveva riparato integralmente il pregiudizio. La banca ha replicato che, con la conversione e l’addendum, la controversia era stata di fatto composta e che non vi era più spazio per invocare la direttiva 93/13 sul contratto originario.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 2 dell’atto di adesione della Croazia del 2012, che rende applicabili nell’ordinamento croato gli atti dell’Unione dalla data di adesione, 1° luglio 2013. Sul piano della direttiva 93/13 sono centrali:
- l’articolo 1, paragrafo 2, che esclude le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sul carattere non vincolante delle clausole abusive;
- l’articolo 10, paragrafo 1, sulla applicabilità della direttiva ai contratti stipulati dopo il termine di trasposizione.
Il giudice del rinvio menziona anche gli articoli 38 e 47 della Carta, ma la Corte risolve la causa sulla base dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.
Competenza e ambito temporale
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di incompetenza sollevata dalla banca. Ricorda che, per gli Stati membri entrati nell’Unione dopo il 31 dicembre 1994, la direttiva 93/13 è applicabile solo ai contratti conclusi dopo l’adesione; tuttavia, essa può interpretare il diritto dell’Unione quando una normativa nazionale adottata dopo l’adesione produce effetti anche su rapporti sorti prima.
Nel caso concreto, la direttiva non si applica al contratto originario del 2007, stipulato prima dell’adesione croata. Può invece rilevare, in linea di principio, per l’addendum del 2016, perché successivo all’adesione; ma solo nei limiti delle clausole in esso contenute e per il periodo successivo alla sua stipulazione. L’eventuale restituzione connessa al contratto originario resta fuori dal campo temporale della direttiva.
Ragionamento della Corte sull’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13
La Corte precisa che l’esclusione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, riguarda le clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, comprese quelle che si applicano in assenza di diverso accordo tra le parti. L’eccezione va interpretata restrittivamente, ma è giustificata dal fatto che il legislatore nazionale è ritenuto aver già realizzato un equilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che la legge croata del 2015:
- imponeva ai professionisti di proporre la conversione dei mutui in CHF;
- determinava la metodologia di calcolo della nuova esposizione del mutuatario;
- lasciava al consumatore solo la facoltà di accettare o rifiutare la proposta.
Il consenso del consumatore non muta la natura imperativa del meccanismo, perché il contenuto dell’addendum è stabilito dalla legge e non dalla libera negoziazione delle parti. Le clausole dell’addendum, quindi, non sono veri e propri termini contrattuali autonomi sottoposti alla direttiva, ma riproducono disposizioni nazionali imperative.
Distinzione rispetto alla sentenza Dunai
La Corte distingue il caso dalla sentenza Dunai (C‑118/17), richiamata dal giudice del rinvio. In quel precedente la questione riguardava più direttamente l’effetto di una legge nazionale che sostituiva clausole nulle con un meccanismo legale di conversione, incidendo sulla possibilità di contestare il contratto originario. Qui, invece, il contenzioso riguarda l’addendum volontariamente sottoscritto in attuazione della legge, ma il suo contenuto è integralmente predeterminato dalla normativa imperativa.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che le clausole dell’addendum non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 93/13 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2. Per effetto di ciò, non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale relativa al potere/obbligo del giudice nazionale di disapplicare la legge interna interpretata dalla Corte suprema croata.
Portata pratica per gli operatori
Per i professionisti, la pronuncia conferma che, quando una rinegoziazione o conversione di un mutuo è imposta da una legge nazionale di carattere imperativo e il suo contenuto è predeterminato dalla legge stessa, la disciplina delle clausole abusive della direttiva 93/13 non si applica a quelle clausole dell’accordo di modifica. In concreto, il consumatore non può fondare su tale direttiva una richiesta di restituzione integrale delle somme riferite a tali clausole, almeno per la parte del rapporto riconducibile all’addendum così configurato.
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