Cassazione Civile, Ordinanza n. 06768/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da un comune per IMU relativa all’anno 2013 nei confronti di una società di gestione del risparmio per azioni. La commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre il comune ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi presentato un’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, accompagnata da rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con indicazione dell’avvenuto pagamento integrale della pretesa e delle spese dei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia, perché intervenuta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta da difensori muniti di procura speciale, e ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ritenendo rituale l’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese del presente giudizio. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche in ipotesi di rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve intervenire prima dell'adunanza camerale ed essere notificata/comunicata con le formalità previste; la sottoscrizione da parte di difensori muniti di specifico potere rende rituale l'istanza.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso per cassazione dà luogo alla dichiarazione di estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi tipici previsti dalla legge.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti estintivi, ma deve rispettare le formalità di notifica o comunicazione alle parti costituite tramite i loro difensori.
- Se la rinuncia al ricorso è rituale e interviene prima dell'adunanza camerale, il processo di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla mera rinuncia al ricorso, perché la disposizione è di natura tributaria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese possono essere regolate secondo l'accordo tra le parti e, in difetto o secondo la decisione della Corte, possono essere compensate.
Come è indicizzato
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