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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2662/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello chiedendo l'annullamento per: 1) violazione di legge per mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di II grado; 2) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per presunto travisamento della deposizione del teste Bottiglia; 3) violazione dei canoni valutativi della prova (art. 192 c.p.p.) con riferimento alla deposizione della persona offesa Tomaselli. Il Pubblico Ministero in cassazione ha richiesto invece l'annullamento senza rinvio perché il reato risultava estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso: ha constatato che il termine di prescrizione, calcolato in forza degli artt. 157, 160 e 161 c.p. e degli atti interruttivi/sospensioni (232 giorni), si è perfezionato il 15/11/2019, quindi prima della sentenza d'appello del 23/01/2020. Avendo il giudice di appello omesso la dichiarazione di estinzione del reato in violazione dell'art. 129 c.p.p., la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. I due motivi residui (sulle valutazioni probatorie) sono stati dichiarati inammissibili quanto agli effetti civili per le limitazioni di impugnazione previste per le sentenze del giudice di pace (art. 606 c.p.p. e art. 606, co. 2‑bis), per cui la pronuncia civile non è stata riformata. Non sono state imposte spese processuali di questo grado al ricorrente, essendo non completamente soccombente.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 612

    Norma sostanziale relativa al reato ascritto (molestie/atti persecutori) cui si riferisce il procedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Imposizione al giudice di dichiarare immediatamente, quando risultino cause di non punibilità o estintive del reato, la non punibilità o l'estinzione; obbligo di rilevare d'ufficio tali cause anche in sede di cassazione se emergenti dagli atti.

  • Codice penale, artt. 157, 160, 161

    Disciplinano il termine di prescrizione del reato e le modalità di calcolo, compresa l'efficacia interruttiva degli atti e le cause di sospensione: qui usati per determinare la perenzione del termine al 15/11/2019.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali; il ricorrente ne denunciava la violazione nella valutazione delle deposizioni, ma tale motivo è stato dichiarato inammissibile in cassazione per gli effetti civili.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    co. 1, lett. b) ed e); co. 2‑bis

    Art. 606 indica i motivi di ricorso per cassazione; il motivo relativo all'estinzione per prescrizione è riconducibile alle ipotesi ammissibili (lett. b). Per le sentenze di appello pronunciate in materia di giudice di pace l'art. 606 co. 2‑bis limita i motivi utilizzabili in cassazione (solo lett. a, b e c), rendendo quindi inammissibili alcuni vizî di motivazione invocati dal ricorrente in relazione alle statuizioni civili.

  • Codice di procedura penale, art. 578

    Regola la pronuncia su questioni civili in sede penale; la Corte si è pronunciata sugli effetti civili in forza di questa norma.

  • Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    Prevede che l'udienza pubblica sia celebrata oralmente solo se espressamente richiesta; ha consentito al Pubblico Ministero di depositare requisitoria scritta e al difensore di associare le proprie conclusioni per posta elettronica certificata.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia di merito, il giudice d'appello è obbligato a rilevarla e dichiararla ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la mancata dichiarazione può essere rilevata in cassazione e determinare l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a interruzioni e sospensioni (artt. 157, 160, 161 c.p.); la parte che ne chiede la declaratoria deve dimostrare il decorso concreto del termine.
  • In cassazione è ammissibile il motivo che deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se presentato con un unico motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Quando la sentenza impugnata contiene statuizioni civili originate da un giudizio di merito del giudice di pace, la Cassazione è limitata nei motivi di censura (art. 606 co. 2‑bis): molti vizi di motivazione sono inammissibili per gli effetti civili.
  • Se la Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato, gli effetti penali sono immediatamente prodotti; le questioni civili possono restare immutate se il ricorso è inammissibile rispetto a quelle statuizioni.
  • In casi analoghi è utile sollevare tempestivamente in grado di appello e, se omesso, prospettare la prescrizione anche in cassazione perché la declaratoria può essere fatta d'ufficio o su ricorso.

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