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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21605/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cristofaro impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di applicazione del regime della continuazione tra reati oggetto di due sentenze esecutive. La difesa deduceva violazione degli artt. 416-bis, 629, 81, comma 2, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che: nella seconda sentenza era gia' stato riconosciuto il vincolo di continuazione interna tra il delitto associativo (reato-mezzo) e una serie di estorsioni (reati-fine), l'ultima delle quali risultava commessa in periodo sovrapponibile all'estorsione oggetto della prima sentenza; la partecipazione associativa era stata contestata come condotta permanente ed estesa fino alla sentenza di primo grado del 7/6/2017, per cui sussisteva contiguità temporale e unita' del disegno criminoso tra le pronunce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato il GIP per avere focalizzato la decisione sul lungo intervallo temporale dall'ingresso nell'associazione (2000) senza valutare elementi processuali favorevoli al condannato: il riconoscimento della continuazione interna nella seconda sentenza e la sovrapposizione temporale degli ultimi reati di estorsione. Ha inoltre rilevato che la contestazione della partecipazione associativa era 'aperta' fino alla sentenza di primo grado (7/6/2017) e quindi poteva ricomprendere le estorsioni in questione. Per carenze e contraddizioni motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, per una nuova valutazione complessiva dell'unicita' del disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione di tipo mafioso e' stata considerata come contestazione permanente/estensiva nel tempo; la Corte ha richiamato l'importanza di valutare tale natura continuativa nella verifica del vincolo di continuazione con reati successivi.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento all'illecito di estorsione; la valutazione della contiguita' temporale e della sovrapposizione tra estorsioni e condotta associativa e' rilevante per il riconoscimento della continuazione.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra piu' delitti: la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione debba valutare complessivamente gli elementi sintomatici dell'unicita' del disegno criminoso, anche quando una pronuncia precedente abbia gia' riconosciuto una continuazione interna.

  • Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Richiamata come motivo per disporre il rinvio ad un giudice dell'esecuzione diverso (principio di garanzia/imparzialita' e divieto di giudice che abbia gia' trattato la stessa controversia in situazioni che possano compromettere l'imparzialita').

Massime di principio

  • Quando una partecipazione associativa e' contestata come condotta permanente o 'aperta' fino a una data recente, il giudice deve considerare la possibilita' che reati estorsivi successivi (o sovrapposti temporalmente) siano ricondotti allo stesso disegno criminoso ai fini della continuazione.
  • Il riconoscimento della continuazione in una sentenza (continuazione interna) tra delitto-mezzo e delitti-fine puo' essere elemento decisivo per collegare altri reati temporaneamente sovrapponibili decisi in altra pronuncia; il giudice dell'esecuzione deve valutare la materia nella sua globalita', non limitandosi a confronti isolati tra singole sentenze.
  • Il riferimento all'intervallo cronologico tra l'ingresso nell'associazione e singoli reati non puo' automaticamente escludere la continuazione se vi sono altri elementi (natura permanente dell'associazione, sovrapposizione temporale delle condotte, unita' del progetto criminoso).
  • Motivazioni contraddittorie o carenti in materia di continuita' tra sentenze consentono alla Cassazione di annullare e rinviare per un nuovo esame; il giudice dell'esecuzione deve dunque rendere una motivazione completa e comparativa.
  • In caso di rinvio, per garantire imparzialita' e rispetto delle statuizioni della Corte costituzionale, la decisione di esecuzione deve essere affidata a un giudice in diversa persona fisica rispetto a quello che ha emesso l'ordinanza impugnata.

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