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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21340 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Società di persone - Accertamento IVA autonomamente operato - Impugnazione - Litisconsorzio necessario con i soci - Esclusione - Accertamenti contestuali di IVA ed ILOR fondati su elementi comuni seppur con atti distinti - Vincolo necessario del "simultaneus processus" - Sussistenza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 1996 e 1997, contestando, da un lato, la motivazione per relationem mediante il richiamo ai verbali della Guardia di finanza senza allegazione o adeguata esposizione del loro contenuto e, dall'altro, l'utilizzo delle movimentazioni bancarie effettuate su conti intestati ai soci, amministratori e familiari come presunti ricavi societari. La questione processuale centrale ha riguardato, inoltre, la necessità di integrare il contraddittorio con i soci, poiché gli accertamenti IVA e ILOR, pur formalmente distinti, erano fondati in parte sui medesimi elementi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che l'accertamento IVA autonomamente considerato non richiede necessariamente il litisconsorzio con i soci. Tuttavia, nel caso concreto, l'accertamento IVA era inscindibilmente collegato agli accertamenti ILOR e alle controversie riguardanti i redditi dei soci, fondandosi su elementi comuni e non autonomamente separabili. Per evitare decisioni contrastanti, era quindi necessario procedere con un simultaneus processus e integrare il contraddittorio nei confronti dei soci. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata, l'intero giudizio è stato dichiarato nullo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno per l'integrazione del contraddittorio e la trattazione congiunta delle controversie collegate. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 111 della Costituzione

    esigenza di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

    Il principio del giusto processo impone di evitare che controversie strettamente connesse siano decise separatamente con possibili esiti incompatibili. Quando gli accertamenti IVA e quelli relativi ai soci o ad altre imposte sono inscindibili, deve essere assicurata la trattazione congiunta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    le operazioni rilevate sui conti correnti bancari ... assunte come ricavi da assoggettare ad imposta

    Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione di maggiori ricavi o redditi, salvo che il contribuente dimostri la loro irrilevanza fiscale, la riferibilità a operazioni estranee all'attività oppure la loro corretta registrazione contabile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 4

    ai costi dichiarati dalla società doveva essere applicata una percentuale di ricarico del 70%

    In caso di accertamento presuntivo di maggiori ricavi, devono essere considerati anche i costi inerenti alla loro produzione, anche se non contabilizzati nel conto economico, secondo i criteri applicabili al caso concreto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    motivare per relationem l'avviso di accertamento

    L'amministrazione può motivare l'atto impositivo richiamando documenti precedenti, purché tali documenti siano conoscibili dal contribuente e il richiamo consenta di comprendere adeguatamente le ragioni della pretesa.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1052 del 2007

    il litisconsorzio necessario fra soci e società impone il rinvio al primo giudice

    Nelle controversie riguardanti una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, la partecipazione di società e soci può essere necessaria quando la decisione incide unitariamente sul reddito societario e su quello imputato per trasparenza.

Massime di principio

  • Un accertamento IVA riguardante una società di persone, se realmente autonomo e definibile senza incidere sull'accertamento dei redditi dei soci, non richiede necessariamente la partecipazione dei soci al processo.
  • Quando accertamenti relativi a imposte diverse, come IVA e ILOR o imposte sui redditi dei soci, sono fondati su elementi comuni e non possono essere separati senza rivalutare gli stessi fatti, è necessario il simultaneus processus.
  • La mancata partecipazione al giudizio di tutti i soggetti necessari può determinare la nullità dell'intero processo, con cassazione della decisione e rinvio al primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
  • La finalità del litisconsorzio necessario è evitare giudicati contrastanti su presupposti fattuali comuni, soprattutto negli accertamenti riguardanti società di persone e soci.
  • Le movimentazioni bancarie di soci, amministratori o familiari possono essere utilizzate dall'amministrazione come base presuntiva, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'estraneità delle somme all'attività sociale, la loro natura personale o la corretta contabilizzazione.
  • La motivazione per relationem è generalmente valida se gli atti richiamati sono stati messi a disposizione del contribuente o comunque sono conoscibili e consentono di comprendere concretamente la pretesa tributaria.

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