Cassazione Penale, Ordinanza n. 03152/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, censurando il mancato riconoscimento dell'attenuante comune del lucro di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte d'appello, secondo il ricorrente, avrebbe errato nel negare tale attenuante nonostante le circostanze del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse non deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e, in sostanza, reiterava le medesime contestazioni già formulate in appello. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva dato una motivazione congrua e logica sull'esclusione del lucro di speciale tenuità, valorizzando i dati qualitativi e quantitativi dello stupefacente in possesso dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1-bis e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 62 n. 4 c.p.
Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità o del lucro di speciale tenuità; nel caso concreto è stata esclusa perché i dati qualitativi e quantitativi della sostanza non la rendevano configurabile.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, pena l'inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 618 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata: non è sufficiente riproporre in modo generico le stesse censure già formulate in appello.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a dedurre apoditticamente illogicità o carenza di motivazione.
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. può essere esclusa quando la qualità e quantità della sostanza o del bene oggetto del reato rendono non tenui il vantaggio o il profitto conseguito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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