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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16954 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha chiesto la revocazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il recupero di maggiore IVA. Ha denunciato un contrasto tra giudicati ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., sostenendo che una precedente sentenza, passata in giudicato in materia di INVIM, aveva escluso il collegamento tra i due atti notarili dell'11 luglio 1995, mentre la successiva sentenza in materia di IVA aveva ritenuto che i due pagamenti costituissero unitariamente il corrispettivo della cessione del terreno. Secondo il Consorzio, le due decisioni riguardavano gli stessi fatti e la medesima questione logico-giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di IVA, il giudicato nazionale non possa impedire l'applicazione delle norme comunitarie imperative e del principio di contrasto dell'abuso del diritto, quando il giudicato ostacoli la corretta applicazione del sistema armonizzato dell'imposta. La sentenza sull'IVA aveva accertato che il prezzo effettivo del suolo era pari alla somma dei cinque miliardi corrisposti al Consorzio e dei cinque miliardi versati all'I.P.A.B. dalla compratrice per definire le pendenze relative al medesimo terreno. Tale struttura negoziale è stata considerata elusiva e abusiva, in quanto mirava a non assoggettare a IVA l'intero corrispettivo, inclusi gli oneri accollati alla cessionaria. Il precedente giudicato sull'INVIM, riguardando una diversa imposta nazionale, è stato quindi ritenuto recessivo e non idoneo a fondare la revocazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'assenza di attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • Art. 2909 codice civile

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato nazionale vincola le parti, ma, nelle controversie IVA, non può prevalere quando la sua applicazione impedisca il rispetto di norme comunitarie imperative o il contrasto dell'abuso del diritto.

  • Art. 395, n. 5, codice di procedura civile

    Revocazione della sentenza se essa è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata.

    Il rimedio della revocazione per contrasto di giudicati richiede un effettivo conflitto rilevante tra decisioni; nel caso concreto non è stato ritenuto applicabile perché il giudicato INVIM non poteva impedire l'accertamento IVA fondato sui principi comunitari antiabuso.

  • Art. 360, n. 5, codice di procedura civile

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    La censura relativa al vizio motivazionale è stata assorbita dal rigetto della tesi principale del Consorzio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 1

    La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.

    Nel corrispettivo imponibile IVA rientrano anche somme o oneri che il cessionario assume verso terzi quando costituiscono, sostanzialmente, parte del prezzo della cessione.

  • Principio comunitario del contrasto dell'abuso del diritto in materia di IVA

    Le operazioni formalmente distinte devono essere valutate unitariamente quando il loro collegamento evidenzia una costruzione artificiosa diretta a ottenere un vantaggio fiscale contrario alla finalità della normativa IVA.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2009, causa C-2/08

    Il principio di effettività e la necessità di contrastare l'abuso del diritto possono limitare la proiezione del giudicato nazionale anche oltre lo specifico periodo d'imposta, qualora il giudicato ostacoli la corretta applicazione dell'IVA armonizzata.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il giudice deve valutare la sostanza economica e il collegamento tra operazioni formalmente separate: pagamenti effettuati a soggetti diversi possono costituire un unico corrispettivo se sono funzionalmente collegati alla stessa cessione.
  • L'accollo o il pagamento di debiti del venditore verso terzi da parte dell'acquirente può concorrere alla base imponibile IVA quando rappresenta, in concreto, una componente del prezzo.
  • La presenza di contratti distinti o di causali formalmente diverse non esclude l'abuso del diritto se l'operazione complessiva è stata strutturata per ridurre artificiosamente l'imponibile.
  • Un precedente giudicato relativo a un'altra imposta non impedisce necessariamente un diverso accertamento ai fini IVA, soprattutto quando occorre garantire l'applicazione dei principi comunitari e il contrasto delle pratiche abusive.
  • La revocazione per contrasto di giudicati non è uno strumento per imporre automaticamente la ricostruzione fattuale adottata in un giudizio tributario diverso: occorre considerare la diversa disciplina fiscale e i vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea.

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