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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31938/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (ordinanza 1/3/2024) con tre censure principali: 1) insufficiente gravità indiziaria rispetto al reato di sequestro di persona ed alla sua qualità di mandante/concorrente morale e, in subordine, carenza di gravità indiziaria per il reato associativo (mancanza dell'elemento numerico minimo di partecipazione stabile di almeno tre persone); 2) inutilizzabilità delle intercettazioni e degli accertamenti derivanti dal monitoraggio GPS e dall'impiego dell'"IMEI catcher" per individuare le utenze, oltre a contestazioni specifiche sull'attribuzione di singole utenze al ricorrente (assenza di tabulati e di adeguata motivazione); 3) vizi procedurali e di motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni e richiesta di dichiarazione di illegittimità/illegittima acquisizione dell'IMEI, anche in rapporto a principi costituzionali e alla giurisprudenza CEDU.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per manifesta infondatezza e per essere formulati in ordine ai fatti non specificamente dedotti in sede di riesame (mancata verbalizzazione di argomentazioni ai sensi dell'art. 141 cod. proc. pen.). Sui profili relativi all'impiego dell'IMEI catcher la Corte ha ritenuto che l'operazione di "cattura" dei codici IMEI fosse un'operazione tecnica strumentale finalizzata all'individuazione delle utenze bersaglio e pertanto legittimata dal decreto autorizzativo generale delle intercettazioni, senza necessità di un provvedimento autonomo; ha inoltre richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il vizio del decreto originario non si trasmette automaticamente a tutti gli atti successivi se questi sono stati correttamente adottati. Le contestazioni sull'attribuzione delle utenze sono state ritenute confuse, aspecifiche e soprattutto nel merito non idonee a scalfire la valutazione del Tribunale, che si era basata su elementi concatenati (catture nei pressi dell'abitazione, coincidenza delle celle agganciate, sincronie di spostamento, tenore delle conversazioni, riconoscimento della voce). La censura relativa alla mancata allegazione del decreto impugnato è stata dichiarata inammissibile per mancanza del decreto negli atti. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti, collegata ai capi di imputazione; la Corte non entra nel merito della fattispecie sostanziale ma conferma la valutazione della gravità indiziaria compiuta dal Tribunale

  • art. 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/1990

    Previsioni sui reati di cui al capo A e seguenti; richiamate come contestazioni a carico dell'indagato

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Aggravante contestata in un caso; utilizzata nell'inquadramento degli addebiti

  • art. 110 e 605 cod. pen.

    Concorso in reato e sequestro di persona; la Corte valuta la gravità indiziaria già accertata in sede di merito

  • artt. 56 e 629 cod. pen.

    Tentativo e rapina aggravata (capo G1 e correlati); citati nel quadro degli addebiti

  • artt. 582, 585 cod. pen.

    Lesioni personali e reati connessi (capo G2); richiamati nella lista di capi di imputazione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento di riesame davanti al Tribunale; la Corte ha richiamato l'onere di allegare gli atti non trasmessi (comma 5) e le forme epurate del procedimento (comma 8) per escludere vizii procedurali non dedotti correttamente

  • art. 127, 136, 140, 141 cod. proc. pen.

    Norme sulla forma del processo in camera di consiglio e sul contenuto del verbale: la Corte ha evidenziato che le argomentazioni non verbalizzate con richiesta ai sensi dell'art. 141 non possono essere fatte valere come omissione del Tribunale

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Nullità: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nullità di un atto originario non si propaga automaticamente agli atti successivi validamente adottati

  • art. 256 cod. proc. pen.

    Norma evocata nella eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente in subordine; la Corte ha ritenuto assorbente la valutazione che l'operazione tecnica era strumentale al decreto intercettativo

  • artt. 13 legge n. 203/1991, 267 e 271 cod. proc. pen.

    Richiamate nelle censure aggiunte relative alle modalità di acquisizione dell'IMEI e alle intercettazioni; la Corte ha ritenuto le doglianze formulate in termini confusi e aspecifici, quindi inammissibili

Massime di principio

  • Per contestare utilmente la decisione del riesame è fondamentale formulare e verbalizzare in sede di udienza le specifiche censure (art. 141 c.p.p.): questioni sollevate solo oralmente e non verbalizzate possono essere ritenute inammissibili in sede di legittimità
  • L'uso di strumenti tecnici volti a individuare utenze (es. IMEI catcher) può essere considerato operazione tecnica strumentale alle intercettazioni autorizzate; non sempre è richiesta un'autorizzazione giudiziaria separata se tale attività rientra nel perimetro del decreto intercettativo originario
  • La nullità o vizio di un decreto originario non implica automaticamente l'inutilizzabilità di tutte le prove successive: la Corte richiede valutazione caso per caso e che le successive attività siano correttamente eseguite
  • Per contestare l'utilizzabilità di intercettazioni in Cassazione è necessario allegare i decreti o atti specificamente viziati se non risultano negli atti del riesame; l'assenza di tali documenti può determinare l'inammissibilità della doglianza
  • L'attribuzione di un'utenza a un indagato può essere fondata su un quadro di elementi convergenti (coincidenza delle celle, sincronie di movimento, contenuto delle conversazioni, riconoscimento della voce, tabulati) e non richiede necessariamente un singolo elemento probatorio risolutivo
  • Le censure generiche, aspecifiche o svolte prevalentemente in fatto (senza inquadramento normativo chiaro) sono rischiose e possono essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimità

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