Cassazione Penale, Ordinanza n. 31426/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non proponibile in sede di legittimità perché non precedentemente dedotto in appello e il secondo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 9 dicembre 2024. Il primo motivo lamentava vizio di motivazione per la mancata applicazione della diminuente della lieve entità, invocando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024. Il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sostanzialmente riproponendo le censure già dedotte in appello. La Corte rileva che la questione sulla lieve entità non era stata specificamente devoluta in appello, né con i motivi aggiunti né in sede di conclusioni, e che la doglianza sulla responsabilità si risolveva in una mera reiterazione di motivi già disattesi dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama il delitto di resistenza a pubblico ufficiale come titolo di responsabilità confermato dalla sentenza impugnata, senza ravvisare vizi motivazionali nella ricostruzione degli elementi costitutivi.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato per escludere che la motivazione della sentenza impugnata presenti un vizio di motivazione censurabile in cassazione.
Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024
È evocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di applicazione della diminuente della lieve entità; la Corte osserva però che la questione non era stata tempestivamente devoluta al giudice d'appello.
art. 337 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato contestato e oggetto della conferma di responsabilità in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere fatto valere per la prima volta un vizio relativo alla mancata applicazione di una diminuente o di altra circostanza attenuante quando la relativa questione era già proponibile in appello ma non è stata specificamente devoluta al giudice di merito, neppure con motivi aggiunti o conclusioni.
- Il mancato esercizio da parte del giudice di appello del potere-dovere di applicare d'ufficio una circostanza attenuante non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione se l'imputato non ha previamente formulato una richiesta specifica e argomentata in appello, con riferimento a dati di fatto idonei a sostenerla.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera reiterazione di doglianze prive di specificità non assolve la funzione del ricorso per cassazione, che deve contenere una critica argomentata e diretta contro le rationes decidendi della decisione impugnata.
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