Cassazione Penale, Sentenza n. 12174/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pizzuto ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa a lui inizialmente contestato, lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione relativo a un assegno rubato da 20.000 euro. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo della ricettazione: contesta la valutazione della prova, in particolare la mancata adeguata verifica della credibilità della persona offesa e l'ignorare risultanze favorevoli alla difesa (dichiarazioni dell'imputato e dei testi Bicceri e Siciliano). Sostiene che i giudici hanno fondato la responsabilità su elementi successivi alla consegna dell'assegno e non hanno dimostrato che Pizzuto fosse a conoscenza della provenienza illecita dell'assegno al momento della ricezione, richiamando l'affermazione secondo cui la ricettazione è reato istantaneo e non si può fondare sul successivo assenso psicologico a una truffa preordinata.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione si osserva che il ricorso era generico e non ha affrontato in modo specifico la motivazione della corte di merito, la quale aveva ricostruito il fatto ritenendo Pizzuto come ideatore e dominus dell'attività fraudolenta e che la consegna dell'assegno (da parte del complice Tinnirello alla persona offesa, in presenza di Pizzuto) era funzionale alla realizzazione della truffa. Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto che la prospettazione difensiva non confutasse compiutamente la ricostruzione della Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Delitto di truffa (codice penale, art. 640 c.p.)
La sentenza ricostruisce che la condotta integrava una truffa ai danni della persona offesa, sebbene tale capo sia stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la norma è applicata per la qualificazione fattuale del reato estinto
Delitto di ricettazione (codice penale, art. 648 c.p.)
La Corte d'appello ha ritenuto integrati gli elementi della ricettazione riguardo all'assegno rubato da 20.000 euro attribuendo rilevanza all'elemento soggettivo (dolo) anche in ragione della partecipazione preventiva o del ruolo di 'dominus' nell'organizzazione fraudolenta
Prescrizione/estinzione del reato
La Corte di merito ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa, decisione confermata implicitamente rispetto all'effetto estintivo; la Suprema Corte non ha annullato tale accertamento di fatto
Sanzioni processuali (spese e cassa delle ammende)
La Cassazione ha applicato le sanzioni pecuniarie processuali nei confronti del ricorrente per inammissibilità del ricorso, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che censuri la motivazione di merito deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni esposte dai giudici di merito: argomentazioni generiche o non direttamente riferite ai passaggi decisivi della motivazione possono determinare l'inammissibilità
- La prova del dolo nella ricettazione richiede di dimostrare la conoscenza, al momento della ricezione, della provenienza illecita della cosa: tuttavia, la ricostruzione giudiziaria può ritenere sussistente il dolo anche in presenza di una preventiva e unitaria ideazione fraudolenta, attribuendo responsabilità morale e organizzativa a chi abbia avuto un ruolo direttivo
- La credibilità della persona offesa è valutata dal giudice di merito nel contesto probatorio complessivo; contestazioni della credibilità devono essere supportate da elementi concreti e specifici per poter incidere sulla decisione in sede di legittimità
- La qualificazione del fatto come reato istantaneo (es. ricettazione) non esclude che la partecipazione preventiva o l'accordo tra più soggetti, emersi dagli elementi fattuali, possano integrare responsabilità anche se alcune consapevolezze si manifestano nel prosieguo degli eventi
- La dichiarazione di prescrizione di un reato non impedisce che reati connessi e non prescritti (es. ricettazione) siano accertati e sanzionati, con rideterminazione delle pene per i reati residui
- Richiedere l'annullamento per vizio motivazionale richiede che il ricorrente mostri il nesso causale tra la motivazione ritenuta viziata e l'impossibilità di ritenere provata la fattispecie: mere contestazioni formali non sono sufficienti
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