Sentenza del 19/09/2017 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Riscossione - Cartella di pagamento - Notofoca a mezzo Pec - Attestazione di conformità - Soggetti abilitati di cui al d.lgs. 179/2012 - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata, nel contesto di persistente incertezza interpretativa sull'uso degli strumenti telematici, l'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità. La decisione è stata adottata anche considerando la necessità di regole tecniche specifiche e l'attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, richiamata nell'ordinanza n. 20672 del 31 agosto 2017.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente non contestava la possibilità, in astratto, di notificare la cartella tramite PEC, ma sosteneva l'irregolarità della notificazione per la mancanza dell'attestazione di conformità apposta da un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 16-decies del d.lgs. 179/2012. Secondo tale prospettazione, l'assenza dell'attestazione non garantiva l'univocità e l'immodificabilità del documento tributario notificato.
Norme richiamate
d.lgs. 179/2012, art. 16-decies
La norma è stata interpretata nel senso che, per attribuire piena certezza, univocità e immodificabilità alla copia informatica o al documento tributario notificato, occorre l'attestazione di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Ordinanza della Corte di cassazione, n. 20672 del 31 agosto 2017
Il richiamo evidenzia l'esistenza di un contrasto o di un'incertezza interpretativa sulla validità delle notificazioni telematiche e sull'effettiva necessità dell'attestazione di conformità, questione rimessa alle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella tramite PEC non è automaticamente valida per il solo fatto di essere stata trasmessa mediante posta elettronica certificata: occorre verificare formato, integrità, riferibilità del documento e rispetto delle formalità richieste dalla disciplina applicabile al momento della notificazione.
- Quando la cartella è trasmessa come copia informatica o duplicato informatico, la presenza e la provenienza dell'attestazione di conformità possono essere decisive, soprattutto nei regimi normativi caratterizzati da incertezza interpretativa.
- Le eccezioni relative alla notificazione devono indicare concretamente quale requisito manchi e in che modo tale mancanza impedisca di identificare con certezza il documento o di verificarne l'integrità.
- La validità della notificazione telematica va valutata alla luce della normativa e della giurisprudenza vigenti alla data dell'invio, poiché l'evoluzione delle regole tecniche può modificare la soluzione applicabile a casi successivi.
- In situazioni analoghe è opportuno controllare sia la ricevuta PEC e i relativi allegati sia l'eventuale attestazione di conformità, oltre alla qualifica del soggetto che l'ha apposta.
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