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Sentenza

Sentenza n. 2953/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto rettorale prot. n. 65551 del 9 giugno 2025, di approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, Settore concorsuale 12/F1, s.s.d. IUS/15; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice; di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento al bando e al regolamento di Ateneo, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorio svolgimento della prova di lingua inglese ai fini della individuazione del vincitore della procedura e dell’atto di nomina della commissione esaminatrice, nonché del d.P.R. n. 95 del 2016 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 30 ottobre 2025: per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 16 settembre 2025, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del prof. Roberto Poli come professore di I fascia del SSD GIUR-12/A - GSD 12/GIUR-12, Diritto processuale civile, deliberando che egli possa prendere servizio presso il Dipartimento di Ateneo a partire dal 1° novembre 2025; del decreto rettorale prot. n. 65551 del 9 giugno 2025, di approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, Settore concorsuale 12/F1, s.s.d. IUS/15; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (cfr. allegato n. 1 al ricorso introduttivo); di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento al bando e al regolamento di Ateneo, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorio svolgimento della prova di lingua inglese ai fini della individuazione del vincitore della procedura e dell’atto di nomina della commissione esaminatrice, nonché del d.P.R. n. 95 del 2016.

Giustizia amministrativa202508950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia, inclusi il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione, il bando e il regolamento nella parte relativa all'accertamento della lingua inglese, nonché la successiva delibera dipartimentale di proposta di chiamata del candidato vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e vincitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la procedura di chiamata ex art. 18, comma 1, l. 240/2010 deducendo: 1) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento e violazione dell'imparzialità e dell'art. 1 del bando e dell'art. 18 della l. 240/2010, per avere la commissione considerato unitariamente una raccolta di saggi del candidato vincitore, consentendogli asseritamente di superare il limite delle pubblicazioni valutabili; 2) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e violazione del bando e dei criteri predeterminati, poiché i giudizi sui titoli, sulla didattica, sulla produzione scientifica e sulle esperienze dei candidati sarebbero stati meramente descrittivi, appiattiti e privi di un effettivo confronto comparativo; 3) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca e difetto di istruttoria, in ragione della genericità dei criteri di valutazione e della mancata attribuzione di un peso o ordine di rilevanza ai titoli; 4) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, poiché il bando non avrebbe imposto una prova di lingua inglese, nonostante il vincitore fosse destinato a tenere insegnamenti in lingua inglese e nonostante una successiva modifica regolamentare avesse introdotto l'accertamento linguistico; 5) questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. 240/2010 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non vieterebbe ai componenti delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di candidarsi, durante l'incarico, a procedure concorsuali universitarie, con conseguente asserito vantaggio indebito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla raccolta di saggi, ha ritenuto legittimo che la commissione ne disciplinasse la valutazione unitaria e ha escluso che fosse dimostrato un indebito superamento del limite delle pubblicazioni valutabili. La qualificazione dell'opera come monografia o lavoro unitario rientra nella discrezionalità tecnico-valutativa della commissione e non è sindacabile dal giudice salvo manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, errore o travisamento, non riscontrati nel caso concreto. La presenza di un filo conduttore, l'approfondimento progressivo della medesima tematica e l'esclusione di alcuni capitoli inediti sostenevano la valutazione unitaria; le indicazioni ANVUR non imponevano l'interpretazione restrittiva prospettata dal ricorrente. Quanto ai giudizi comparativi, il Collegio ha ritenuto che il confronto fosse effettivamente esistente, sebbene sintetico, e che i giudizi attribuiti al candidato vincitore contenessero apprezzamenti scientifici particolarmente qualificanti, sufficienti a rendere comprensibile la preferenza tecnica. Non è stata ravvisata né una dequotazione del ricorrente né una valutazione meramente quantitativa o apparente. La commissione non era tenuta a comparare meccanicamente ogni singolo titolo, essendo sufficiente una valutazione globale, complessiva e intellegibile dell'attitudine scientifica dei candidati. Anche il motivo sulla genericità dei criteri è stato respinto: il bando indicava i criteri e la commissione aveva adottato ulteriori criteri integrativi concernenti, tra l'altro, il numero delle pubblicazioni, i lavori antecedenti, le raccolte di saggi e i lavori in collaborazione. L'accertamento della lingua inglese è stato ritenuto facoltativo ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010; la mancata previsione della prova era conforme al regolamento vigente al momento della procedura e non invalidava il bando. L'introduzione di una prova orale avrebbe inoltre potuto porsi in tensione con la natura di procedura per soli titoli. Infine, la questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante e manifestamente infondata: il ricorrente non aveva dimostrato un concreto condizionamento derivante dall'incarico ricoperto dal vincitore nella commissione ASN, mentre un divieto generalizzato avrebbe potuto incidere irragionevolmente sulle progressioni di carriera e sulle libertà di ricerca e insegnamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    gli Atenei “possono” accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie

    L'accertamento delle competenze linguistiche è una facoltà dell'ateneo e non un adempimento necessariamente imposto in ogni procedura di chiamata; la sua omissione non invalida la procedura se il bando è conforme alla disciplina regolamentare vigente.

  • art. 16 l. 240/2010

    La disposizione è stata ritenuta non rilevante e manifestamente non infondata rispetto alla questione concernente la candidabilità dei componenti delle commissioni ASN nelle procedure concorsuali universitarie.

  • art. 51 c.p.c.

    La commissione ha dichiarato l'insussistenza delle cause di astensione richiamate nel verbale iniziale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità sull'asserito vantaggio derivante dall'incarico nella commissione ASN; il TAR ha escluso la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il TAR ha escluso che la disciplina censurata determini il vulnus prospettato.

  • art. 1 Cost.

    Richiamato dal TAR per evidenziare che un'esclusione generalizzata dei commissari ASN dalle procedure concorsuali potrebbe incidere irragionevolmente sulla tutela del lavoro.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 1 Cost. in relazione alla possibile irragionevole compressione delle progressioni di carriera.

  • art. 33 Cost.

    Richiamato per la tutela delle libertà di ricerca e insegnamento, potenzialmente incise da un divieto generalizzato di partecipazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato con riguardo al deposito di documenti e scritti difensivi prima dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, la qualificazione unitaria di una raccolta di saggi o di un'opera composita rientra nella discrezionalità tecnico-valutativa della commissione, purché sia sorretta da elementi oggettivi di unitarietà e non determini concretamente il superamento del limite delle pubblicazioni valutabili.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scientifiche di una commissione universitaria resta esterno e non sostitutivo: la valutazione può essere annullata soltanto in presenza di errore o travisamento dei fatti, manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza.
  • Nelle valutazioni comparative universitarie è sufficiente un giudizio globale, complessivo e intellegibile, applicato ai criteri fissati dal bando; non è necessario un confronto analitico e meccanico di ogni singolo titolo o una ponderazione numerica di tutti gli elementi.
  • Un giudizio comparativo può essere sinteticamente formulato, purché dagli atti emergano apprezzamenti individualizzati e sufficientemente trasparenti che consentano di comprendere le ragioni della preferenza accordata al candidato vincitore.
  • L'accertamento delle competenze linguistiche nelle procedure di chiamata universitaria è facoltativo quando la legge e il regolamento applicabile ratione temporis rimettono tale scelta all'ateneo; la successiva introduzione regolamentare della prova non rende illegittima una procedura già disciplinata dal previgente regolamento.
  • Una questione di legittimità costituzionale non è rilevante né non manifestamente infondata quando l'asserito condizionamento o conflitto d'interessi è prospettato soltanto in termini ipotetici e non è dimostrato nella concreta procedura amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaGiudizio di ottemperanza
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneQuestione di legittimità costituzionale

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