Sentenza n. 2953/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto rettorale prot. n. 65551 del 9 giugno 2025, di approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, Settore concorsuale 12/F1, s.s.d. IUS/15; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice; di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento al bando e al regolamento di Ateneo, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorio svolgimento della prova di lingua inglese ai fini della individuazione del vincitore della procedura e dell’atto di nomina della commissione esaminatrice, nonché del d.P.R. n. 95 del 2016 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 30 ottobre 2025: per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 16 settembre 2025, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del prof. Roberto Poli come professore di I fascia del SSD GIUR-12/A - GSD 12/GIUR-12, Diritto processuale civile, deliberando che egli possa prendere servizio presso il Dipartimento di Ateneo a partire dal 1° novembre 2025; del decreto rettorale prot. n. 65551 del 9 giugno 2025, di approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, Settore concorsuale 12/F1, s.s.d. IUS/15; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (cfr. allegato n. 1 al ricorso introduttivo); di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento al bando e al regolamento di Ateneo, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorio svolgimento della prova di lingua inglese ai fini della individuazione del vincitore della procedura e dell’atto di nomina della commissione esaminatrice, nonché del d.P.R. n. 95 del 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia, inclusi il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione, il bando e il regolamento nella parte relativa all'accertamento della lingua inglese, nonché la successiva delibera dipartimentale di proposta di chiamata del candidato vincitore
Esito
Favorevole al resistente (università e vincitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la procedura di chiamata ex art. 18, comma 1, l. 240/2010 deducendo: 1) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento e violazione dell'imparzialità e dell'art. 1 del bando e dell'art. 18 della l. 240/2010, per avere la commissione considerato unitariamente una raccolta di saggi del candidato vincitore, consentendogli asseritamente di superare il limite delle pubblicazioni valutabili; 2) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e violazione del bando e dei criteri predeterminati, poiché i giudizi sui titoli, sulla didattica, sulla produzione scientifica e sulle esperienze dei candidati sarebbero stati meramente descrittivi, appiattiti e privi di un effettivo confronto comparativo; 3) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca e difetto di istruttoria, in ragione della genericità dei criteri di valutazione e della mancata attribuzione di un peso o ordine di rilevanza ai titoli; 4) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, poiché il bando non avrebbe imposto una prova di lingua inglese, nonostante il vincitore fosse destinato a tenere insegnamenti in lingua inglese e nonostante una successiva modifica regolamentare avesse introdotto l'accertamento linguistico; 5) questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. 240/2010 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non vieterebbe ai componenti delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di candidarsi, durante l'incarico, a procedure concorsuali universitarie, con conseguente asserito vantaggio indebito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla raccolta di saggi, ha ritenuto legittimo che la commissione ne disciplinasse la valutazione unitaria e ha escluso che fosse dimostrato un indebito superamento del limite delle pubblicazioni valutabili. La qualificazione dell'opera come monografia o lavoro unitario rientra nella discrezionalità tecnico-valutativa della commissione e non è sindacabile dal giudice salvo manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, errore o travisamento, non riscontrati nel caso concreto. La presenza di un filo conduttore, l'approfondimento progressivo della medesima tematica e l'esclusione di alcuni capitoli inediti sostenevano la valutazione unitaria; le indicazioni ANVUR non imponevano l'interpretazione restrittiva prospettata dal ricorrente. Quanto ai giudizi comparativi, il Collegio ha ritenuto che il confronto fosse effettivamente esistente, sebbene sintetico, e che i giudizi attribuiti al candidato vincitore contenessero apprezzamenti scientifici particolarmente qualificanti, sufficienti a rendere comprensibile la preferenza tecnica. Non è stata ravvisata né una dequotazione del ricorrente né una valutazione meramente quantitativa o apparente. La commissione non era tenuta a comparare meccanicamente ogni singolo titolo, essendo sufficiente una valutazione globale, complessiva e intellegibile dell'attitudine scientifica dei candidati. Anche il motivo sulla genericità dei criteri è stato respinto: il bando indicava i criteri e la commissione aveva adottato ulteriori criteri integrativi concernenti, tra l'altro, il numero delle pubblicazioni, i lavori antecedenti, le raccolte di saggi e i lavori in collaborazione. L'accertamento della lingua inglese è stato ritenuto facoltativo ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010; la mancata previsione della prova era conforme al regolamento vigente al momento della procedura e non invalidava il bando. L'introduzione di una prova orale avrebbe inoltre potuto porsi in tensione con la natura di procedura per soli titoli. Infine, la questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante e manifestamente infondata: il ricorrente non aveva dimostrato un concreto condizionamento derivante dall'incarico ricoperto dal vincitore nella commissione ASN, mentre un divieto generalizzato avrebbe potuto incidere irragionevolmente sulle progressioni di carriera e sulle libertà di ricerca e insegnamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
gli Atenei “possono” accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie
L'accertamento delle competenze linguistiche è una facoltà dell'ateneo e non un adempimento necessariamente imposto in ogni procedura di chiamata; la sua omissione non invalida la procedura se il bando è conforme alla disciplina regolamentare vigente.
art. 16 l. 240/2010
La disposizione è stata ritenuta non rilevante e manifestamente non infondata rispetto alla questione concernente la candidabilità dei componenti delle commissioni ASN nelle procedure concorsuali universitarie.
art. 51 c.p.c.
La commissione ha dichiarato l'insussistenza delle cause di astensione richiamate nel verbale iniziale.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di costituzionalità sull'asserito vantaggio derivante dall'incarico nella commissione ASN; il TAR ha escluso la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il TAR ha escluso che la disciplina censurata determini il vulnus prospettato.
art. 1 Cost.
Richiamato dal TAR per evidenziare che un'esclusione generalizzata dei commissari ASN dalle procedure concorsuali potrebbe incidere irragionevolmente sulla tutela del lavoro.
art. 4 Cost.
Richiamato insieme all'art. 1 Cost. in relazione alla possibile irragionevole compressione delle progressioni di carriera.
art. 33 Cost.
Richiamato per la tutela delle libertà di ricerca e insegnamento, potenzialmente incise da un divieto generalizzato di partecipazione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riguardo al deposito di documenti e scritti difensivi prima dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, la qualificazione unitaria di una raccolta di saggi o di un'opera composita rientra nella discrezionalità tecnico-valutativa della commissione, purché sia sorretta da elementi oggettivi di unitarietà e non determini concretamente il superamento del limite delle pubblicazioni valutabili.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scientifiche di una commissione universitaria resta esterno e non sostitutivo: la valutazione può essere annullata soltanto in presenza di errore o travisamento dei fatti, manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza.
- Nelle valutazioni comparative universitarie è sufficiente un giudizio globale, complessivo e intellegibile, applicato ai criteri fissati dal bando; non è necessario un confronto analitico e meccanico di ogni singolo titolo o una ponderazione numerica di tutti gli elementi.
- Un giudizio comparativo può essere sinteticamente formulato, purché dagli atti emergano apprezzamenti individualizzati e sufficientemente trasparenti che consentano di comprendere le ragioni della preferenza accordata al candidato vincitore.
- L'accertamento delle competenze linguistiche nelle procedure di chiamata universitaria è facoltativo quando la legge e il regolamento applicabile ratione temporis rimettono tale scelta all'ateneo; la successiva introduzione regolamentare della prova non rende illegittima una procedura già disciplinata dal previgente regolamento.
- Una questione di legittimità costituzionale non è rilevante né non manifestamente infondata quando l'asserito condizionamento o conflitto d'interessi è prospettato soltanto in termini ipotetici e non è dimostrato nella concreta procedura amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →