Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09028/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una persona fisica aveva domandato alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare, indicando di agire in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società fallita. Il giudice designato aveva liquidato l'indennizzo in favore del medesimo soggetto in una duplice veste, ritenendo che società e socio illimitatamente responsabile avessero subito due separate dichiarazioni di fallimento e, quindi, due distinte aspettative soggettive alla ragionevole durata. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 81 c.p.c. e dell'art. 2 della L. n. 89/2001, sostenendo che non poteva essere riconosciuto un doppio indennizzo, poiché non era stata proposta alcuna domanda per conto della società fallita e che, comunque, la legittimazione alla domanda sarebbe spettata al curatore durante la pendenza del fallimento. Il controricorrente ha eccepito giudicato interno e ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l'eccezione di giudicato interno, ritenendo che il ricorso del Ministero investisse proprio la questione della indebita duplicazione dell'indennizzo. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, nel caso concreto, la domanda di equa riparazione era stata proposta solo dal fallito in proprio quale socio illimitatamente responsabile, non anche in nome e per conto della società. Di conseguenza, la Corte d'appello aveva errato nel duplicare l'indennizzo riconoscendo un ristoro sia "in proprio" sia "quale socio accomandatario", poiché la posizione fatta valere era unica e la sentenza di fallimento della società produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la domanda nel corretto perimetro soggettivo.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione e la corretta individuazione del soggetto che può ottenere l'indennizzo; la Corte lo menziona come norma violata insieme all'art. 2 L. n. 89/2001.

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    norma che fonda il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte ribadisce che il fallito rientra tra i titolari del diritto alla ragionevole durata della procedura fallimentare.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato per affermare che il fallito è titolare del diritto alla ragionevole durata della procedura, che incide prima e più di chiunque altro sulla sua sfera personale.

  • art. 147 legge fallimentare

    richiamato per affermare che la sentenza di fallimento della società produce il fallimento della società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili, con conseguente unicità della posizione soggettiva nel caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo fallimentare, il fallito è titolare del diritto al ristoro del pregiudizio derivante dall'eccessiva durata della procedura, poiché la procedura lo riguarda direttamente e prioritariamente.
  • Quando la sentenza di fallimento di una società di persone produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, la posizione soggettiva ai fini dell'equa riparazione deve essere valutata in coerenza con l'effettiva domanda proposta: non è consentita la duplicazione dell'indennizzo se la domanda è stata avanzata da un solo soggetto in proprio e non anche in rappresentanza della società.
  • Il giudice del merito, per riconoscere un indennizzo distinto, deve individuare in modo chiaro una separata domanda e una distinta soggettività processuale; in mancanza, la liquidazione di più ristori per la medesima posizione costituisce errore di diritto e vizio motivazionale per salto logico.
  • L'equa riparazione ex L. n. 89/2001 ha natura compensativa del pregiudizio morale da durata irragionevole del processo e deve essere commisurata alla reale posizione processuale del richiedente, evitando attribuzioni eccedenti il numero delle domande effettivamente proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.