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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03727/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un appalto comunale per lavori di riqualificazione urbana. Un lodo arbitrale, non impugnabile per clausola contrattuale, condannava il Comune di Crotone a risarcire l’impresa appaltatrice per i ritardi nell’esecuzione, ritardi asseritamente dovuti a circostanze non imputabili all’impresa e già note al Comune. Successivamente il Comune e l’impresa concludevano una transazione che riduceva il debito dell’ente. La Procura regionale contabile agiva quindi nei confronti di vari soggetti dell’amministrazione comunale, tra cui i due odierni ricorrenti, ritenendoli responsabili pro-quota del danno erariale derivato dalla transazione. In appello la condanna veniva rideterminata, ma restava la responsabilità dei ricorrenti, ciascuno condannato al pagamento di una somma oltre accessori. Con il ricorso per cassazione i due assessori deducevano un unico motivo: nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che la Corte dei conti avesse arretrato dalla giurisdizione e invaso la sfera del legislatore, perché non avrebbe valutato la nullità del lodo arbitrale per contrasto con la disciplina sopravvenuta introdotta dall’art. 1, commi 19 e seguenti, della l. n. 190/2012, che avrebbe richiesto una preventiva autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’amministrazione per la clausola compromissoria. I ricorrenti assumevano anche che il giudice contabile avesse oltrepassato i limiti del controllo di legittimità, compiendo una valutazione di merito sull’opportunità del lodo e omettendo di considerare la sua asserita nullità insanabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso sia il giudicato implicito sulla giurisdizione, sia la configurabilità di un eccesso di potere giurisdizionale. Ha rilevato che la sentenza contabile d’appello aveva in realtà esaminato la questione della nullità del lodo e della clausola compromissoria, valutando la rilevanza della disciplina sopravvenuta e il nesso causale tra le condotte contestate e il danno. La doglianza dei ricorrenti è stata ricondotta a un preteso errore di interpretazione e applicazione della disciplina di riferimento, quindi a un error in iudicando interno alla giurisdizione speciale e non sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento della somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende, per la conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il sindacato delle Sezioni Unite sui motivi inerenti alla giurisdizione è limitato ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non agli errori di interpretazione o applicazione della legge compiuti dal giudice speciale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta accelerata consente l’applicazione delle conseguenze processuali previste dalla disciplina riformata, incluse le statuizioni ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    la conformità tra proposta e decisione finale consente la condanna a una somma equitativamente determinata e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, quale strumento di contrasto all’abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, commi 19 e seguenti, l. n. 190/2012

    i ricorrenti invocavano tale disciplina come fonte della pretesa nullità della clausola compromissoria priva di autorizzazione motivata dell’organo di governo.

  • art. 241 d.lgs. n. 163/2006

    norma richiamata dai ricorrenti quale testo modificato dalla disciplina anticorruzione in tema di clausola compromissoria negli appalti.

  • art. 106 c.g.c.

    era stata richiesta la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del procedimento parallelo promosso per far dichiarare la nullità del lodo.

  • art. 55, comma 1, c.g.c.

    la Corte dei conti aveva escluso che la mancata deduzione della nullità del lodo in istruttoria avesse determinato invalidità dell’attività istruttoria.

  • art. 51 c.g.c.

    la questione della nullità del lodo era stata ritenuta priva di concreto rilievo ai fini della validità dell’attività istruttoria.

  • artt. 404, 831 e 827 c.p.c.

    richiamati in relazione all’opposizione di terzo proposta davanti alla Corte d’appello di Roma per far dichiarare la nullità del lodo o, in subordine, ottenerne la riforma.

Massime di principio

  • Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale crei una norma inesistente o invada la sfera riservata al legislatore; non quando svolga un’attività interpretativa, anche se discutibile o persino errata.
  • Non integra arretramento dalla giurisdizione la decisione con cui il giudice speciale neghi in concreto tutela a una situazione soggettiva per ritenuta insussistenza dei presupposti di fatto o di diritto; il sindacato delle Sezioni Unite riguarda il rifiuto in astratto di giurisdizione.
  • Nel giudizio per responsabilità erariale, la mancata contestazione della nullità di un lodo o di un atto presupposto non interrompe automaticamente il nesso causale con il danno; la transazione successiva può spezzare il nesso solo se risulti macroscopicamente illogica, irragionevole o abnorme.
  • Le questioni relative alla validità di una clausola compromissoria e agli effetti della disciplina sopravvenuta, quando vengono esaminate dal giudice speciale ai fini della responsabilità amministrativa, attengono al merito della decisione e non alla giurisdizione.
  • La conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale legittima l’applicazione delle sanzioni processuali previste dall’art. 96 c.p.c., come misura dissuasiva dell’abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

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