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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Parma, Sezione 1

per l’accertamento - del silenzio-inadempimento serbato dall’U.T.G. - Prefettura di Parma sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata in data 12 agosto 2025; - della fondatezza della pretesa all’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo; …………………per l’annullamento… – con atto di “motivi aggiunti” – del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, adottato dell’U.T.G. Prefettura di Parma in data 2 marzo 2026; ……………per la condanna… dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata il 12 agosto 2025, per l’accertamento della fondatezza della pretesa, per l’annullamento, con motivi aggiunti, del provvedimento prefettizio di rigetto del 2 marzo 2026 e per il risarcimento del danno. Con i motivi aggiunti ha inoltre proposto domanda cautelare. Il diniego risultava fondato sul mancato rispetto del termine previsto dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, osservando che il rigetto della domanda di accesso alle misure di accoglienza non può fondarsi unicamente sul mancato rispetto del termine previsto dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015. Secondo il giudice, l’art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’esclusione dalle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’amministrazione di ridurle; deve pertanto essere disapplicata la norma interna contrastante con il diritto unionale. Il pregiudizio grave e irreparabile è stato ritenuto insito nell’interesse azionato. L’ordinanza ha sospeso l’efficacia del diniego e ordinato alla Prefettura di Parma di provvedere sulla richiesta con l’immediata adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il sistema di accoglienza. La trattazione di merito è stata fissata al 7 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Il mancato rispetto del termine previsto dalla disposizione non può, da solo, giustificare il rigetto della domanda di accesso alle misure di accoglienza, ove la disciplina interna risulti contrastante con il diritto unionale.

  • art. 20, par. 2, direttiva 2013/33/UE

    Il ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale può consentire la riduzione delle misure di accoglienza, ma non determina l’impossibilità di fruirne.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare applicata dal TAR per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato e adottare una misura interinale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata.

Massime di principio

  • Il rigetto dell’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale non può essere fondato esclusivamente sul mancato rispetto del termine previsto dalla normativa interna, quando il diritto dell’Unione europea collega al ritardo soltanto la possibile riduzione delle misure e non la loro esclusione.
  • In presenza di una disposizione interna incompatibile con una norma dell’Unione europea direttamente rilevante, il giudice amministrativo deve disapplicare la disposizione interna contrastante.
  • Nella tutela cautelare relativa all’accesso alle misure di accoglienza, il pregiudizio grave e irreparabile può ritenersi insito nell’interesse sostanziale alla fruizione effettiva dell’accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneTutela cautelare

Testo integrale

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