Cassazione Penale, Sentenza n. 18125/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello con cui, dopo giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. I motivi: 1) illegittimità della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dato che la pena principale è stata ridotta da 6 a 4 anni (art. 28, 29 c.p. e art. 546 c.p.p. richiamati); 2) mancata rideterminazione delle pene accessorie fallimentari (ultimo comma art. 216 legge fall.) dopo la riduzione della pena principale; 3) conferma delle statuizioni civili in appello nonostante la curatela fallimentare non si sia costituita in appello (revoca implicita della costituzione); 4) censura della qualificazione giuridica dei fatti (sostiene che si tratti di bancarotta semplice e non fraudolenta).
La decisione
La Corte di legittimità ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e l'ha rideterminata in anni cinque, applicando direttamente l'art. 620 c.p.p. per adeguare la durata dell'accessorio alla pena principale di quattro anni. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: il secondo motivo è infondato per rinuncia in sede d'appello (concordato ex art. 599-bis), il terzo è infondato perché la mancata partecipazione della parte civile in appello non equivale a revoca tacita della costituzione, il quarto è inammissibile per essere precluso dal concordato e per genericità.
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici deve conseguire alla condanna a una pena detentiva non inferiore a cinque anni
stabilisce il requisito minimo di pena detentiva (5 anni) per l'applicazione dell'interdizione perpetua; perciò, una pena principale rideterminata sotto tale soglia rende illegale la conferma dell'interdizione perpetua
art. 599-bis cod. proc. pen.
l'accordo sul quantum della pena in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli espressamente riservati, precludendo la deduzione delle questioni non riservate in sede di legittimità
art. 620 cod. proc. pen.
consente alla Corte di Cassazione, quando il vizio è limitato a determinati aspetti del trattamento sanzionatorio, di annullare senza rinvio e di rideterminare direttamente la misura della pena accessoria
art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)
riguarda le pene accessorie fallimentari; la predeterminazione in misura fissa è stata oggetto di scrutinio costituzionale, ma la questione non può essere sollevata in cassazione quando il motivo è stato rinunciato con il concordato in appello
art. 546 cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai vizi di motivazione e agli effetti della rideterminazione della pena in sede di appello; impatto processuale collegato alla rinuncia dei motivi in caso di concordato
art. 82 cod. proc. pen.
previene che la mancata partecipazione della parte civile in appello costituisca una revoca tacita: le conclusioni di primo grado restano efficaci negli stadi successivi del processo
art. 28 cod. pen.
riferito in rapporto alla determinazione della pena e agli effetti sugli accessori (contesto generale sulla determinazione delle sanzioni)
art. 76, 82 e 523 cod. pen. (richiamati nel ricorso)
richiamati rispetto a questioni civili e partecipazione delle parti; la giurisprudenza richiamata impedisce di considerare la mancata partecipazione in appello come revoca tacita della costituzione di parte civile
Massime di principio
- Se in appello viene stipulato un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato rinuncia a dedurre in cassazione tutte le doglianze non riservate; restano impugnabili solo questioni specifiche (es. volontà di aderire, legittimità del consenso del P.M., pena illegale, vizi formali della pronuncia).
- Le pene accessorie devono essere coerenti con la pena principale: se la pena principale viene ridotta al di sotto della soglia prevista dalla norma per un accessorio (p. es. interdizione perpetua richiede almeno 5 anni), l'accessorio deve essere rideterminato conformemente.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente l'entità di una pena accessoria ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando il vizio è limitato e la rettifica è possibile in sede di legittimità.
- La mancata partecipazione della parte civile in appello non equivale automaticamente a revoca tacita della costituzione: le conclusioni di primo grado permangono e il giudice d'appello può confermare le statuizioni civili salvo diverso atto formale di revoca.
- Le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti possono essere precluse dal concordato in appello; se il motivo è generico e non specifica in che cosa la qualificazione sia errata, sarà dichiarato inammissibile.
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