Cassazione Penale, Sentenza n. 24761/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento nasce dall’istanza di un detenuto, sottoposto a regime penitenziario speciale, che aveva chiesto di effettuare colloqui visivi in videochiamata con la madre, impossibilitata a spostarsi per ragioni di salute. Il magistrato di sorveglianza aveva autorizzato tale modalità di colloquio. Successivamente, la moglie del detenuto, che in precedenza svolgeva colloqui in presenza, era stata arrestata. Il detenuto ha quindi sostenuto che la precedente ordinanza autorizzativa dovesse essere interpretata estensivamente come comprensiva anche dei colloqui video con la moglie divenuta detenuta, e ha chiesto in via di ottemperanza che l’amministrazione penitenziaria desse esecuzione al provvedimento in questo senso. Dopo il primo rigetto e un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il magistrato di sorveglianza, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’istanza, ritenendo che l’originaria autorizzazione riguardasse solo i colloqui con la madre. Con l’unico motivo di ricorso, il detenuto ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente in relazione all’art. 35-bis, comma 5, ord. pen., contestando la lettura restrittiva del provvedimento del 27 febbraio 2024 e sostenendo che il riferimento, contenuto nella motivazione, ai casi di familiare detenuto avrebbe dovuto valere come autorizzazione anche per la moglie nel frattempo arrestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il rimedio ex art. 35-bis ord. pen. consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; nel caso concreto, però, l’ordinanza impugnata era sorretta da motivazione ampia, logica e puntuale. La Corte ha valorizzato il fatto che il primo provvedimento autorizzativo del 27 febbraio 2024 aveva ad oggetto esclusivamente le videochiamate con la madre, all’epoca impossibilitata a deambulare, mentre la moglie del detenuto era allora libera e svolgeva regolari colloqui in istituto. Ne ha tratto la conclusione che il detenuto non poteva richiedere, né il magistrato autorizzare in quell’occasione, videochiamate con la moglie detenuta, perché tale situazione non esisteva ancora. La citazione, nella motivazione del primo provvedimento, di una sentenza che menzionava anche familiari detenuti è stata ritenuta un mero riferimento incidentale, non idoneo a estendere il contenuto del dispositivo a una circostanza sopravvenuta. Di conseguenza, l’amministrazione aveva correttamente dato esecuzione al provvedimento consentendo i colloqui a distanza con la sola madre. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis l. n. 354 del 1975
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa in sede di ottemperanza è ammesso per violazione di legge; la deduzione di motivazione apparente viene scrutinata entro tale perimetro, ma nel caso concreto il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato.
art. 35-bis l. n. 354 del 1975
L’ordinanza di rigetto emessa dal magistrato di sorveglianza può essere impugnata in cassazione per violazione di legge.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La deduzione del motivo di ricorso è stata enunciata nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen., il controllo della Corte di cassazione sulle ordinanze del magistrato di sorveglianza è limitato alla violazione di legge; una doglianza formalmente prospettata come motivazione apparente è ammissibile solo se si traduce in una reale violazione del parametro legale dedotto.
- Il contenuto di un provvedimento autorizzativo va interpretato alla luce dell’oggetto della domanda proposta e della situazione di fatto esistente al momento della decisione; non può essere esteso per ricomprendere circostanze sopravvenute non dedotte né valutate dal giudice.
- Un riferimento incidentale inserito nella motivazione di un provvedimento non consente, da solo, di ampliare il contenuto dispositivo dell’ordinanza oltre quanto espressamente autorizzato.
- Quando l’amministrazione abbia dato esecuzione esattamente al provvedimento giudiziale nei limiti del suo oggetto, il reclamo per ottemperanza non può ottenere una rilettura estensiva della decisione per coprire fatti successivi e diversi da quelli originariamente considerati.
- La manifesta infondatezza del ricorso che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato conduce alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenti statuizioni economiche ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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