Cassazione Penale, Sentenza n. 8876/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 26 giugno 2021 del Tribunale di Bari, che aveva parzialmente modificato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Trani del 26 maggio 2021 sostituendo la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Il ricorso della difesa deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione relativi al giudizio di gravità indiziaria, alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso la misura cautelare applicata alla ricorrente è stata revocata e la stessa, con atto firmato anche dai difensori, ha rinunciato all'impugnazione (comunicazione PEC del 29/11/2021). La Corte ha richiamato il principio consolidato (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta) secondo cui la sopravvenuta perdita di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, esclude la condanna per spese e sanzioni; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata irrogata alcuna condanna alle spese o sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 (giurisprudenza della Corte Suprema)
Principio secondo cui la sopravvenuta perdita di interesse al giudizio in materia di libertà personale, derivante da causa non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento impugnato), comporta l'inammissibilità del ricorso senza che ciò determini condanna alle spese o sanzioni pecuniarie in capo al ricorrente.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso avverso un provvedimento cautelare, il provvedimento stesso viene revocato, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta perdita dell'interesse non attribuibile al ricorrente (p.es. revoca del provvedimento da parte dell'autorità che lo ha emesso) esclude di norma l'obbligo di condanna alle spese processuali e alle sanzioni pecuniarie.
- Nel valutare l'ammissibilità è necessario verificare se la pronuncia richiesta possa ancora produrre un'effettiva utilità per il ricorrente; se non vi è più utilità, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile.
- Se il ricorrente rinuncia esplicitamente all'impugnazione dopo la proposizione del ricorso, il giudice può dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse; è utile conservare documentazione (es. comunicazioni PEC) comprovante la rinuncia o la revoca intervenuta.
- Per evitare la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente deve valutare tempestivamente eventuali variazioni della situazione di fatto o di diritto che possano rendere inutile l'impugnazione e, se opportuno, rinnovare o modificare le impugnazioni nei termini consentiti.
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