Cassazione Civile, Ordinanza n. 17340/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda con cui un iscritto alla cassa professionale chiedeva il riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza dal 2 settembre 2013. La corte territoriale aveva escluso il diritto perché, secondo la sua valutazione, l’interessato non avrebbe presentato entro il termine del 31 dicembre 2013 una domanda idonea di accesso al trattamento pensionistico, e comunque non avrebbe maturato entro il 5 marzo 2010 il requisito anagrafico richiesto dal regolamento Inarcassa del 2012. Nel ricorso per cassazione venivano articolati due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 1 della L. n. 6 del 1981 e 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012, oltre a omesso esame, sostenendo che la richiesta di informazioni sulla propria posizione previdenziale, formulata entro il termine, dovesse essere considerata domanda idonea a far valere il trattamento pensionistico; con il secondo si deduceva violazione dell’art. 18, n. 3, del regolamento, assumendo che, essendo nato il 2 settembre 1955, l’interessato al 5 marzo 2010 avesse già compiuto 54 anni e fosse dunque entrato nel 55° anno di età, con conseguente integrazione del requisito anagrafico.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., rinuncia accettata dalla controparte con adesione anche alla richiesta di compensazione delle spese. Di conseguenza il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese e senza condanna alle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., in ragione dell’accettazione della rinuncia da parte della resistente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
depositato atto di rinuncia al ricorso
la rinuncia al ricorso in cassazione determina l’estinzione del giudizio quando interviene nei modi previsti dalla norma e viene accettata dalla controparte
Non vi è luogo alla condanna alle spese ai sensi dell’art. 391 comma 4 c.p.c. avendo l’altra parte, costituita, aderito alla rinuncia ed alla compensazione delle spese.
la Corte esclude la condanna alle spese del rinunciante quando la controparte costituita aderisce alla rinuncia e alla compensazione delle spese
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione ... nonché omesso esame
sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso, poi non esaminati nel merito per intervenuta rinuncia
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione ...
è richiamato come parametro di censura per violazione di legge, ma la Corte non valuta il motivo per l’estinzione del giudizio
art. 1 della legge n. 6 del 1981
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 6 del 1981 e 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012
norma invocata dal ricorrente quale base del diritto al trattamento previdenziale
art. 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012
entro il termine del 31 dicembre 2013 previsto dall’art. 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012
norma regolamentare richiamata per i presupposti e i termini di accesso alla pensione di anzianità
art. 18, n. 3 del Regolamento generale Inarcassa del 2012
violazione e falsa applicazione dell’art. 18 n. 3 del Regolamento generale Inarcassa del 2012
norma regolamentare richiamata quanto al requisito anagrafico per l’accesso al trattamento
P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
è la base processuale della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia
la Corte esclude il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando la parte resistente aderisce espressamente alla rinuncia e alla richiesta di compensazione delle spese, non si applica la condanna del rinunciante alle spese di cui all’art. 391, comma 4, c.p.c.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia preclude ogni valutazione nel merito delle censure proposte con il ricorso.
- La questione del raddoppio del contributo unificato non opera quando non ricorrono i presupposti processuali indicati dalla Corte.
- rami
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