Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17340/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda con cui un iscritto alla cassa professionale chiedeva il riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza dal 2 settembre 2013. La corte territoriale aveva escluso il diritto perché, secondo la sua valutazione, l’interessato non avrebbe presentato entro il termine del 31 dicembre 2013 una domanda idonea di accesso al trattamento pensionistico, e comunque non avrebbe maturato entro il 5 marzo 2010 il requisito anagrafico richiesto dal regolamento Inarcassa del 2012. Nel ricorso per cassazione venivano articolati due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 1 della L. n. 6 del 1981 e 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012, oltre a omesso esame, sostenendo che la richiesta di informazioni sulla propria posizione previdenziale, formulata entro il termine, dovesse essere considerata domanda idonea a far valere il trattamento pensionistico; con il secondo si deduceva violazione dell’art. 18, n. 3, del regolamento, assumendo che, essendo nato il 2 settembre 1955, l’interessato al 5 marzo 2010 avesse già compiuto 54 anni e fosse dunque entrato nel 55° anno di età, con conseguente integrazione del requisito anagrafico.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., rinuncia accettata dalla controparte con adesione anche alla richiesta di compensazione delle spese. Di conseguenza il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese e senza condanna alle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., in ragione dell’accettazione della rinuncia da parte della resistente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    depositato atto di rinuncia al ricorso

    la rinuncia al ricorso in cassazione determina l’estinzione del giudizio quando interviene nei modi previsti dalla norma e viene accettata dalla controparte

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Non vi è luogo alla condanna alle spese ai sensi dell’art. 391 comma 4 c.p.c. avendo l’altra parte, costituita, aderito alla rinuncia ed alla compensazione delle spese.

    la Corte esclude la condanna alle spese del rinunciante quando la controparte costituita aderisce alla rinuncia e alla compensazione delle spese

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione ... nonché omesso esame

    sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso, poi non esaminati nel merito per intervenuta rinuncia

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione ...

    è richiamato come parametro di censura per violazione di legge, ma la Corte non valuta il motivo per l’estinzione del giudizio

  • art. 1 della legge n. 6 del 1981

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 6 del 1981 e 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012

    norma invocata dal ricorrente quale base del diritto al trattamento previdenziale

  • art. 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012

    entro il termine del 31 dicembre 2013 previsto dall’art. 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012

    norma regolamentare richiamata per i presupposti e i termini di accesso alla pensione di anzianità

  • art. 18, n. 3 del Regolamento generale Inarcassa del 2012

    violazione e falsa applicazione dell’art. 18 n. 3 del Regolamento generale Inarcassa del 2012

    norma regolamentare richiamata quanto al requisito anagrafico per l’accesso al trattamento

  • art. 391 c.p.c.

    P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

    è la base processuale della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando la parte resistente aderisce espressamente alla rinuncia e alla richiesta di compensazione delle spese, non si applica la condanna del rinunciante alle spese di cui all’art. 391, comma 4, c.p.c.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia preclude ogni valutazione nel merito delle censure proposte con il ricorso.
  • La questione del raddoppio del contributo unificato non opera quando non ricorrono i presupposti processuali indicati dalla Corte.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.