Cassazione Penale, Sentenza n. 18445/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il rigetto dell'appello contro l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per i reati di concorso in estorsione e associazione di tipo mafioso. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge per eccesso di gravità indiziaria, denunciando mancato confronto con le allegazioni difensive circa l'attendibilità della persona offesa e dei testi (Sposato e De Leo), criticando la valutazione di concordanza e credibilità delle loro dichiarazioni, l'omessa considerazione del pagamento parziale del debito e l'esistenza di precedenti giudiziari favorevoli al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure riproducono argomentazioni già valutate e respinte dal Tribunale del riesame; la motivazione del Tribunale del riesame è ritenuta completa e priva di vizi logico-giuridici. Il Tribunale aveva motivato la custodia cautelare sulla base della complessiva piattaforma indiziaria: inserimento delle condotte in un contesto estorsivo consolidato, intercettazione che evidenzia l'interesse della cosca, acquisto di materiali edili per 12.227,15 euro con saldo parziale (3.364,36 euro) e residuo di 8.862,67 euro, e la presenza di un soggetto di fama criminale (Pasquale Forastefano) accanto al ricorrente. La Corte di Cassazione ha affermato che non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio in sede di legittimità se non per verificare la congruità e la logicità della motivazione; ha inoltre rilevato che l'omesso esame espresso di un motivo non costituisce vizio quando il motivo sia implicitamente assorbito dalla motivazione complessiva. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà e sono disposti gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 629, 416-bis.1
Art.110 (concorso di persone nel reato); art.629 (estorsione); art.416-bis e sue disposizioni (associazione di tipo mafioso e relative aggravanti). Le contestazioni sono configurate come concorso in estorsione inserito in contesto associativo mafioso.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Regola i motivi di cassazione per vizio di motivazione: l'omesso esame di un motivo d'appello non è automaticamente vizio rilevante se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio della decisione.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo.
Disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Prevede gli adempimenti consequenziali quando un provvedimento non comporta la remissione in libertà del detenuto, inclusa la comunicazione agli organi competenti per il proseguimento della custodia.
Cassazione, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)
Giurisprudenza che delimita il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte verifica la coerenza logico-giuridica ma non può ri-valutare i fatti o sostituirsi al giudice del merito nell'apprezzamento delle prove.
Cassazione, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 (Contarini)
Conferma il principio secondo cui il controllo in sede di legittimità non investe la ricostruzione fattuale e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova effettuata dal giudice di merito.
Cassazione, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019 (Cammi)
Principio secondo cui l'omesso esame espresso di un motivo d'appello non determina automaticamente l'annullamento se il motivo risulta implicitamente assorbito nella motivazione e incompatibile con la ratio della decisione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di gravità indiziaria e misure cautelari, controlla solo la logicità e la completezza della motivazione e non procede a una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito.
- In fase di indagini preliminari è ammissibile che il giudice adotti la misura cautelare sulla base di una 'complessiva piattaforma indiziaria' anche se alcune circostanze (es. pagamento parziale di un debito) possono essere soggette a diversa valutazione nel prosieguo del processo.
- Le critiche che si limitano a proporre una diversa valutazione dei medesimi elementi già valutati dal giudice di merito sono, in genere, inammissibili in cassazione per vizio di motivazione.
- L'omesso esame espresso di un motivo in appello non costituisce automaticamente vizio rilevante in cassazione se il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
- Chi impugna in cassazione deve prospettare vizi di diritto o incoerenze logico-giuridiche precise nella motivazione; mere ripetizioni di censure di merito o riferimenti generici ad altre decisioni non sono sufficienti.
- Ricorrere in cassazione con argomentazioni che riproducono valutazioni di fatto già affrontate può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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