Cassazione Civile, Sentenza n. 2791/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell'imposta di registro (e imposte correlate) versata in relazione alla compravendita del 31/03/2004, facendo valere l'annullamento del contratto per vizio del consenso (minaccia) pronunciato dal Tribunale di Latina (sentenza 204/2017). La CTR Campania aveva respinto l'appello perché non risultava provato il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e perché gli atti impositivi/di riscossione non erano stati tempestivamente impugnati, risultando così definitivi. La ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando anche la rappresentanza dell'Agenzia in giudizio (art. 4-novies). L'Agenzia riscossione ha proposto ricorso incidentale su presunte omissioni della pronuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente e ha assorbito il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura sulla rappresentanza dell'Agenzia (richiamando la giurisprudenza che ammette l'uso di avvocati del libero foro o dipendenti secondo la convenzione e la normativa vigente) e inammissibile/infondato il motivo principale perché la CTR aveva deciso sulla base del mancato accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e della definitività degli atti tributari non tempestivamente impugnati. Inoltre la ricorrente non aveva neppure richiesto formalmente il rimborso né provato di aver pagato l'imposta, condizioni necessarie per l'applicazione dell'art. 38 TUR. Condanna alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (liquidate in Euro 4.000,00 ciascuna) e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater DPR n.115/2002 in ordine al contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. registro)
Art. 38 richiede per il rimborso dell'imposta di registro la sentenza di nullità/annullamento passata in giudicato, la non imputabilità della nullità alle parti e l'assenza di possibilità di ratifica/convalida; inoltre il rimborso è configurabile solo se l'imposta è stata effettivamente versata e richiesto secondo le regole.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod. dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
La disposizione è stata interpretata in senso favorevole alla legittimità della rappresentanza dell'Agenzia da avvocati del libero foro senza formalità quando la convenzione non riserva espressamente la difesa all'Avvocatura dello Stato o quando questa non è disponibile; la delibera motivata prevista dall'art.43 r.d. n.1611/1933 è necessaria solo se la convenzione riserva la difesa all'Avvocatura ed essa è disponibile ma l'Agenzia intende non avvalersene.
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3; art. 366-bis
Art. 360 n.3 indica la violazione di norme processuali e di diritto come motivo di cassazione; art. 366-bis disciplina la formulazione del quesito di diritto in ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto il ricorso sufficientemente conforme a tali prescrizioni.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
La necessità di una delibera motivata (art.43, co.4) sussiste solo nei casi in cui la convenzione riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia intenda non avvalersene; non è una formalità generalizzata per ricorrere ad avvocati del libero foro.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225
Stabilisce che l'ente (Agenzia/Riscossione) può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati; la scelta è alternativa e la normativa non pone sempre l'avvocatura erariale come regola esclusiva.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimento alla potestà dell'ufficio dell'Agenzia di stare in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale sovraordinata; non esclude l'applicazione delle nuove disposizioni sulla difesa tecnica.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in Cassazione nelle ipotesi indicate; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Codice civile (richiamato per istituti)
artt. 1398, 1399, 590, 799, 1444
Norme richiamate per spiegare gli istituti di ratifica, conferma e convalida che possono escludere il diritto al rimborso quando l'atto è suscettibile di stabilizzazione nonostante vizi originari.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso dell'imposta di registro per un atto annullato è necessario provare il passaggio in giudicato della sentenza di nullità/annullamento; senza tale prova la domanda di rimborso non è fondata.
- Il diritto al rimborso previsto dall'art. 38 TUR richiede che l'imposta sia stata effettivamente versata e che la nullità/non imputabilità alle parti e l'irrevocabilità (assenza di ratifica/convalida) risultino chiaramente.
- La mancata tempestiva impugnazione degli atti impositivi o di riscossione (es. avviso di liquidazione, cartella) rende gli stessi definitivi e ostacola l'azione successiva di accertamento della pretesa tributaria.
- La rappresentanza in giudizio dell'Agenzia può essere esercitata sia dall'Avvocatura dello Stato sia da avvocati del libero foro o da dipendenti delegati; la necessità di una delibera motivata sussiste solo se la convenzione riserva la difesa all'Avvocatura e questa è disponibile.
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare motivazioni 'ad abundantiam' della sentenza impugnata se tali passaggi non costituiscono la ratio decidendi, perché non incidono sul dispositivo.
- La fruizione delle agevolazioni 'prima casa' è soggetta a requisiti temporali e di effettivo trasferimento di residenza (entro 18 mesi); l'opposizione dell'acquirente a lasciare l'immobile non costituisce di per sé causa di forza maggiore idonea a preservare l'agevolazione.
- Chi chiede la ripetizione di imposte per atti dichiarati nulli deve dimostrare anche la non imputabilità dell'annullamento al richiedente; la domanda di rimborso non può sostituire l'azione di impugnazione degli atti tributari quando il termine per opporli è spirato.
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