Cassazione Penale, Sentenza n. 46446/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Palermo che li aveva dichiarati colpevoli della contravvenzione prevista dall'art. 677, terzo comma, cod. pen., contestando la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. Sostengono che il reato, di natura permanente, si è estinto con l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile attestata in data 11/04/2017; da tale data sarebbe quindi decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione (per le contravvenzioni quattro anni maggiorati di un quarto), maturato il 11/04/2022, anteriore alla pronuncia del Tribunale del 19/09/2022
La decisione
La Corte ha rilevato che le conclusioni difensive sono state depositate tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, ma ha ritenuto comunque i ricorsi fondati. Ha qualificato il fatto come reato permanente e ha considerato provata, dalla sentenza impugnata, la cessazione dello stato di pericolo l'11/04/2017. Pertanto il termine quinquennale di prescrizione è maturato l'11/04/2022 e, non essendo emerse cause di sospensione o interruzione, il reato risultava estinto per prescrizione al momento della pronuncia di primo grado. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto
Norme richiamate
art. 677, terzo comma, cod. pen.
La norma configura la contravvenzione per omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina; la Corte l'ha interpretata come un reato permanente a condotta omissiva la cui consumazione perdura finché non cessi il pericolo per l'incolumità pubblica
art. 157 cod. pen.
Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte lo utilizza per il calcolo e la disciplina dei termini prescrizionali applicabili al caso
art. 160 cod. pen.
Riguarda gli effetti delle cause di sospensione e interruzione della prescrizione; la Corte ha verificato che dagli atti non risultavano cause che interrompessero o sospendessero il decorso prescrizionale
art. 161 cod. pen.
Attinente alla decorrenza della prescrizione; la Corte ha fissato la decorrenza dal giorno della cessazione della permanenza del reato (ultimazione dei lavori)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni in forma scritta nel procedimento di legittimità (cinque giorni antecedenti l'udienza); la Corte ha rilevato il tardivo deposito delle conclusioni difensive
Massime di principio
- Il reato per omissione di lavori in edifici che minacciano rovina è un reato permanente: la sua consumazione perdura fino alla cessazione dello stato di pericolo
- La prescrizione per le contravvenzioni si calcola applicando il termine previsto (quattro anni) maggiorato di un quarto; per i reati permanenti il termine decorre dalla cessazione della permanenza
- La prova documentale della data di cessazione dello stato di pericolo (es. attestazione dell'ultimazione dei lavori) è determinante per stabilire l'inizio del termine prescrizionale
- Se, alla data della sentenza di primo grado, è già decorso il termine prescrizionale senza che risultino cause di sospensione o interruzione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto
- Il tardivo deposito delle conclusioni in Cassazione può essere rilevato, ma non impedisce necessariamente l'esame del motivo sostanziale quando la Corte ritenga di dover verificare questioni decisive come la prescrizione
- In casi analoghi è opportuno verificare sempre l'esistenza di atti interruttivi o sospensivi della prescrizione (es. atti processuali, misure cautelari, sequestri, notifiche) che possano incidere sul calcolo del termine
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