Sentenza n. 5043/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 7 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 7 ottobre 2025 diretta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha comportato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché dell’attività dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio e consente, nei casi previsti, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la condanna a provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale di provvedere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e può comportare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con il ricorso avverso il silenzio, senza necessità di una decisione sul merito del rilascio del visto.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia antecedente alla proposizione del ricorso e dall’impegno dell’amministrazione a fronteggiare un elevato numero di istanze, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →