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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1215/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la misura della confisca della somma di 4.480 euro sostenendo che le somme erano state accumulate in seguito alla convivenza con la compagna, la quale era stipendiata, e dunque che l'origine delle somme era lecita e giustificata

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia motivato in modo congruo e logico la confisca, rilevando la sproporzione della somma rispetto alla complessiva condizione personale dell'imputato, privo di fonti lecite documentate di reddito, e ha escluso che la giustificazione basata sul reddito della compagna fosse sufficiente a giustificare la somma. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 4

    Norma richiamata per il reato contestato (detenzione ai fini dello spaccio della sostanza principale: 2 kg di hashish); la Corte non entra nel merito della condanna per tale reato, ma la ricorrenza riguarda la confisca collegata alle condotte di cui all'art. 73

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Richiamata per il reato minore (detenzione di 1 g di cocaina); conferma l'inquadramento dei fatti rilevanti ai fini dell'adozione delle misure patrimoniali

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 - art. 85-bis

    Norma applicata per la confisca delle somme ritenute funzionali o provenienti da delitti rilevanti in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego di tale previsione per disporre la confisca della somma di 4.480 euro

  • Codice penale - art. 240-bis

    Richiamato unitamente all'art. 85-bis per giustificare la confisca, nel senso che somme di denaro sproporzionate rispetto ai redditi leciti e non adeguatamente giustificate possono essere sottoposte a confisca

Massime di principio

  • La confisca di somme di denaro può essere disposta quando la somma risulti sproporzionata rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale documentata dell'imputato
  • Spetta al soggetto che invoca l'origine lecita delle somme provare, con elementi credibili e documentati, la compatibilità dei capitali con redditi leciti: il solo richiamo al reddito della convivente può risultare insufficiente se non adeguatamente dimostrato
  • Il giudice deve motivare in modo congruo e logico la misura patrimoniale, mettendo in relazione l'entità della somma con le fonti di reddito note e la condizione personale dell'imputato
  • Un ricorso che si limita a contestare la misura senza fornire nuovi elementi probatori o argomentazioni sufficienti può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
  • In situazioni analoghe, è opportuno produrre documentazione dettagliata sulle entrate familiari e sui flussi finanziari (buste paga, contratti di lavoro, conti correnti, trasferimenti) per contrastare ragionevolmente una contestazione di sproporzione

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