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Ordinanza

Ordinanza n. 806/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del Permesso di Costruire n. 116/2023 rilasciato dal Comune di Frattamaggiore e volturato in favore della società L.F.G. Immobiliare s.r.l. (si allega permesso di voltura, cfr. all. 2) relativo ad immobile di proprietà di quest’ultima sito in Frattamaggiore (NA) alla Via Pasquale Russo n. 24 per la realizzazione di un intervento edilizio in Zona Territoriale Omogenea A del vigente P.R.G.;

Giustizia amministrativa202601394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 116/2023, successivamente volturato in favore di una società immobiliare, per la realizzazione di un intervento edilizio in zona territoriale omogenea A

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune e volturato in favore della società immobiliare proprietaria dell'immobile, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso. Il testo dell'ordinanza non espone gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il titolo edilizio, ma evidenzia che la questione della tempestività del gravame deve essere valutata alla luce delle diverse richieste di accesso presentate nel tempo dal ricorrente e documentate in atti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che l'eccezione preliminare di irricevibilità sollevata dal Comune e dalla società controinteressata apparisse meritevole di approfondimento nella fase di merito, considerando le diverse richieste di accesso formulate dal ricorrente nel tempo. Tale elemento ha escluso, allo stato, la concessione della sospensione dell'esecuzione del permesso di costruire, senza definire in via definitiva la questione dell'irricevibilità né il merito delle censure contro il titolo edilizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'esistenza di una seria questione preliminare di irricevibilità del ricorso può giustificare il rigetto della domanda di sospensione, quando la questione richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della cautela.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione di un titolo edilizio, il giudice può valorizzare le diverse richieste di accesso agli atti presentate dal ricorrente, ove la relativa documentazione sia acquisita al processo; la loro incidenza sulla decorrenza del termine di impugnazione deve essere valutata nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

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