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Ordinanza

Ordinanza n. 247/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena che ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il Tribunale ha esaminato la questione del termine per la presentazione della domanda di conversione, rilevando che il termine non è perentorio e che la richiesta può essere proposta entro un ragionevole termine dalla scadenza del titolo stagionale. Tuttavia, nel caso concreto, la prima domanda di conversione era stata presentata tempestivamente, ma il relativo procedimento si era concluso con un diniego. La successiva domanda presentata l'8 gennaio 2026 è stata quindi ritenuta nuova e autonoma, non più ricollegabile al permesso scaduto nel dicembre 2024.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris sufficiente. Pur riconoscendo in astratto la natura non perentoria del termine per chiedere la conversione del permesso stagionale, il Collegio ha ritenuto che tale principio non consentisse di collegare indefinitamente successive domande a un titolo ormai scaduto, soprattutto dopo che una precedente domanda di conversione era stata esaminata e respinta. La domanda dell'8 gennaio 2026 è stata qualificata come nuova e autonoma; pertanto, non è stata ravvisata una ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso in sede cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sufficienza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Il termine per la presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non è perentorio e la domanda può essere proposta entro un termine ragionevole dalla scadenza del titolo.
  • La non perentorietà del termine per la conversione non consente di ricollegare indefinitamente al titolo scaduto successive domande presentate dopo che una precedente domanda di conversione sia stata esaminata e respinta.
  • Una domanda di conversione presentata dopo il rigetto di una precedente istanza e non più riconducibile al permesso originario scaduto deve essere considerata nuova e autonoma.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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