Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36804/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 aprile 2025. La vicenda riguarda la contestazione del delitto di ricettazione di un ciclomotore: il primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo che la decisione non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi fattuali; la Corte di merito aveva però valorizzato le particolari circostanze del rinvenimento del bene, ritenute indicative del possesso da parte dell'imputato. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte territoriale aveva escluso tale esito in ragione del valore del mezzo e della negativa personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo era meramente reiterativo delle censure già esaminate e specificamente confutate nella motivazione d'appello, mentre il secondo motivo era manifestamente infondato e, anch'esso, reiterativo, avendo la Corte territoriale già spiegato perché non poteva riconoscersi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma richiamata come base della contestazione di ricettazione del ciclomotore; il ricorso mirava a contestare la tenuta del giudizio di responsabilità già motivato dalla Corte di appello sulla base delle circostanze del rinvenimento del bene.

  • art. 131-bis c.p.

    norma invocata per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità in ragione del valore del mezzo e della negativa personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già affrontate e specificamente confutate nella motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi.
  • In tema di ricettazione, la valutazione delle circostanze concrete del rinvenimento del bene può costituire un elemento decisivo per fondare il giudizio di responsabilità, se logicamente valorizzato dal giudice di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi elementi ostativi quali il valore del bene oggetto del reato e la personalità negativa dell'imputato.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge o difetto di motivazione non è sufficiente se non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e non evidenzia un reale vizio decisorio.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.