Cassazione Penale, Sentenza n. 14255/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania (12/06/2023) che aveva confermato la loro condanna per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, c.p. (rissa), per fatti commessi il 11 gennaio 2015 a Motta Sant'Anastasia. Uno dei motivi rilevanti (ritenuto non manifestamente infondato) denunciava violazione e/o errata interpretazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p. in relazione alla sospensione del termine di prescrizione quando l'udienza viene rinviata su istanza dell'imputato per esigenze istruttorie. Si tratta di questione giurisprudenzialmente controversa; la Corte di legittimità ha valutato d'ufficio la decorrenza della prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il secondo motivo (sospensione della prescrizione per rinvio richiesto dall'imputato per esigenze istruttorie) non fosse manifestamente infondato e che, avendo ciò incidenza sull'esistenza stessa del reato contestato, fosse necessario rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione. È stato accertato che la prescrizione del reato di rissa è maturata il 3 luglio 2023; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. L'effetto si estende a tutti gli imputati.
Norme richiamate
art. 588, comma 2 cod. pen.
Norma che punisce il delitto di rissa; la condanna contestata dei ricorrenti era fondata su questa disposizione
art. 157 cod. pen.
Norma relativa agli eventi che sospendono la prescrizione o ne determinano interruzioni; rilevante nella controversia in ordine a quando decorre o viene sospeso il termine prescrizionale in caso di rinvio dell'udienza su istanza dell'imputato
art. 159 cod. pen.
Disciplina della decorrenza della prescrizione relativamente ad atti interruttivi e sospensivi; invocata per verificare se il rinvio richiesto dall'imputato incide sulla decorrenza della prescrizione
art. 160 cod. pen.
Regola sui termini e sulle modalità di computo della prescrizione; considerata insieme agli artt. 157 e 159 nella valutazione della maturazione della prescrizione nel caso concreto
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022; Sez. 6, n. 37688 del 20/11/2020)
La questione sull'effetto del rinvio disposto su istanza dell'imputato è giurisprudenzialmente controversa; la Corte ha richiamato precedenti contrastanti per motivare la non manifesta infondatezza del motivo e giustificare il rilievo d'ufficio della prescrizione
Massime di principio
- Se la questione dedotta riguarda la decorrenza o la sospensione della prescrizione in modo tale da incidere sull'esistenza del reato, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione anche se proposta solo per alcuni imputati; l'effetto si estende a tutti i partecipanti al reato.
- Il rinvio dell'udienza disposto su istanza dell'imputato per esigenze istruttorie solleva una questione giurisprudenzialmente controversa sulla sospensione o meno del termine prescrizionale; quando la controversia non è pacifica, il motivo non è da considerarsi manifestamente infondato e merita valutazione.
- Se la prescrizione è accertata alla data in cui la Corte di legittimità decide, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Quando il motivo riguarda la stessa sussistenza del reato (ad esempio attraverso il decorso della prescrizione), la sua statuizione può determinare l'estinzione del reato per tutti gli imputati coinvolti, anche se originariamente sollevata da alcuni di essi.
- In casi simili è consigliabile valutare con attenzione le conseguenze processuali di istanze difensive che determinano rinvii, perché tali rinvii possono incidere sul calcolo dei termini prescrizionali e, in situazioni controverse, portare all'estinzione del reato.
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