Sentenza n. 95/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento M.IP. AOODRER. Registro Ufficiale U. 0044829 del 6.11.2025 nonché di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale, con il quale l’Amministrazione resistente ha ritenuto decaduta dalla graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G. n. 499/2020 per il grado di istruzione/classe di concorso AM01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) la ricorrente inibendole l’accesso a qualsivoglia proposta di contratto a tempo indeterminato dalla procedura concorsuale ivi indicata; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, previo e per l’effetto dell’annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nella graduatoria del concorso ordinario di cui ai D.D.G. n. 499/2020 per il grado di istruzione/classe di concorso AM01 nella posizione di cui alla graduatoria approvata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla graduatoria del concorso ordinario per la classe di concorso AM01, con conseguente preclusione all’accesso a proposte di contratto a tempo indeterminato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, inserita tra gli idonei nella graduatoria del concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 499/2020 per la classe AM01, era stata dichiarata decaduta ai sensi dell’art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994. In precedenza era stata assunta con contratto a tempo determinato su posto di sostegno con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022, aveva svolto positivamente il periodo di prova nell’anno scolastico 2022/2023 ed era stata confermata in ruolo con la medesima decorrenza giuridica. La ricorrente ha sostenuto che la disciplina sulla cancellazione dalle altre graduatorie si applica soltanto alle immissioni in ruolo disposte dall’anno scolastico 2023/2024 e successive, sicché non poteva riguardarla. Il Ministero ha invece dedotto che occorreva considerare la decorrenza effettiva dell’immissione in ruolo, avvenuta dall’anno scolastico 2023/2024, indipendentemente dalla retrodatazione degli effetti giuridici al 1° settembre 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, rinviando all’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 59/2017, produca un effetto sfavorevole per il docente, limitandone la possibilità di scegliere un’altra cattedra o sede; tali disposizioni devono quindi essere interpretate restrittivamente. La retrodatazione dell’immissione in ruolo al 1° settembre 2022 opera a tutti gli effetti giuridici, compreso quello relativo all’applicazione della disciplina sulla cancellazione dalle graduatorie. Poiché la ricorrente aveva svolto il periodo di prova nell’anno scolastico 2022/2023, non rientrava nell’ambito temporale di applicazione della disciplina, riferita alle immissioni in ruolo disposte dall’anno scolastico 2023/2024. Il TAR ha inoltre valorizzato la circolare ministeriale del 17 settembre 2025, che richiedeva cumulativamente l’immissione in ruolo o il contratto finalizzato al ruolo dal 2023/2024, lo svolgimento del periodo di prova nel 2024/2025 e la conferma in ruolo dal 2025/2026. L’atto di decadenza è stato annullato nei limiti dell’interesse della ricorrente, con effetti conformativi a carico dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
La disciplina sulla cancellazione dalle altre graduatorie si applica soltanto alle immissioni in ruolo disposte a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024; trattandosi di disposizione sfavorevole, deve essere interpretata restrittivamente.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 59/2017
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova […]
La norma comporta la cancellazione del docente dalle altre graduatorie dopo il superamento del test finale e la valutazione positiva, ma opera, per effetto dell’art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, solo per le immissioni in ruolo soggette alla decorrenza temporale ivi prevista.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa interlocuzione con le parti.
art. 74 c.p.a.
Consente la pronuncia di sentenza semplificata nei casi di manifesta fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina che, in caso di conferma in ruolo, impone la cancellazione del docente dalle altre graduatorie e limita la possibilità di optare per altra cattedra o sede, incidendo negativamente sulle facoltà del destinatario, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere applicata in via estensiva.
- La previsione dell’art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, che rende applicabile il rinvio all’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 59/2017, opera esclusivamente per le immissioni in ruolo disposte a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.
- La retrodatazione dell’immissione in ruolo a fini giuridici produce effetti per tutti gli istituti collegati alla decorrenza giuridica, compresa l’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della disciplina sulla cancellazione dalle graduatorie.
- Quando l’Amministrazione individua, mediante propria circolare, condizioni cumulative per la cancellazione dalle graduatorie, il provvedimento di decadenza deve rispettare tali condizioni e non può colpire chi abbia svolto il periodo di prova in un anno scolastico anteriore a quello indicato dalla disciplina applicabile.
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