Cassazione Penale, Sentenza n. 17987/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugna la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela dopo che era maturata la causa di improcedibilità a seguito della riforma (d.lgs. n.150/2022). In udienza il PM aveva effettuato contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (energia destinata a pubblico servizio) idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale ha ritenuto tale contestazione tardiva e quindi ha escluso la procedibilità, dichiarando estinta l'azione per mancanza della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, alla luce della formulazione del capo di imputazione (furto di energia con allaccio diretto alla rete di distribuzione), il reato doveva essere considerato procedibile d'ufficio per l'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. Anche qualora la formulazione dell'imputazione fosse ritenuta insufficientemente precisa, la contestazione suppletiva del PM effettuata in udienza successiva alla riforma deve essere riconosciuta efficace: il potere del PM di contestare aggravanti non può essere precluso automaticamente dalla declaratoria "ora per allora" dell'improcedibilità. La Corte distingue la disciplina della prescrizione dalla causa di improcedibilità per difetto di querela e afferma che l'obbligo del giudice di declarare immediatamente le cause di non punibilità va esercitato nel contraddittorio e non può impedire al PM di proporre modifiche dell'imputazione idonee a ripristinare la procedibilità. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e disposto il rinvio ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., n. 7
L'aggravante dell'essere il bene destinato a pubblico servizio contiene componenti valutative legate alla concreta destinazione del bene; tuttavia, la descrizione fattuale (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione) può essere idonea a definirla nell'imputazione
art. 129 cod. proc. pen.
Impone l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma tale declaratoria deve essere resa nel contesto procedimentale del grado/fase e nel contraddittorio delle parti; non autorizza il giudice a precludere automaticamente al PM l'esercizio delle sue facoltà processuali
art. 517 cod. proc. pen.
Riconosce al Pubblico Ministero il potere/dovere di contestare le circostanze aggravanti in termini corrispondenti agli elementi presenti nel fascicolo; tale potere non è precluso automaticamente da una causa di improcedibilità sopravvenuta
art. 554-bis cod. proc. pen.
Individua l'udienza predibattimentale quale momento in cui operare modifiche all'imputazione, luogo tipico per la contestazione suppletiva dopo cambiamenti normativi
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'annullamento con rinvio deciso dalla Corte
d.lgs. n.150 del 2022 (cd. riforma Cartabia)
Ha mutato il regime di procedibilità per alcune fattispecie; il mutamento può rendere necessario che il PM integri la contestazione per rendere il reato procedibile d'ufficio
art. 6 CEDU, par. 3, lett. a
Principio convenzionale che impone una informazione chiara e precisa dell'imputazione in grado di garantire il diritto di difesa
art. 172 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per la restituzione al giudice di merito e per il rispetto dei principi richiamati nelle Sezioni Unite
Massime di principio
- Quando un'aggravante contiene componenti valutative (es. "destinato a pubblico servizio"), l'imputazione deve indicare fatti concreti che consentano all'imputato di comprendere l'accusa; una descrizione materiale evocativa (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione) può essere sufficiente
- La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela non opera automaticamente "ora per allora" come avviene per la prescrizione: il giudice deve consentire il contraddittorio e non può precludere d'ufficio l'esercizio, da parte del PM, della contestazione suppletiva che possa ripristinare la procedibilità
- Il potere-dovere del Pubblico Ministero di modificare o integrare l'imputazione (anche con contestazioni suppletive) resta operativo dopo mutamenti normativi e deve essere esercitato tempestivamente, preferibilmente alla prima udienza utile dopo il cambiamento delle regole
- Il giudice, prima di dichiarare "non doversi procedere" per cause di procedibilità/improcedibilità, deve assicurare il contraddittorio e permettere alle parti di esercitare le facoltà proprie (memorie, produzione di documenti, richieste istruttorie limitate), salvo che la situazione sia manifestamente insussistente
- Per la difesa: se l'imputazione è generica rispetto a componenti valutative dell'aggravante, è opportuno chiedere chiarimenti e integrazioni e valutare la tempestività di eventuali eccezioni processuali; per il PM: è prudente effettuare la contestazione integrativa alla prima occasione utile dopo cambi normativi per evitare rischi di improcedibilità
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