Sentenza del 12/10/2021 n. 27639 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IRAP relativo al 2004 che contestava la deduzione di costi derivanti dall'utilizzo di fatture emesse da Worldwide Consultants Security ltd. (WCS) e Security Research Advisors ltd. (SRA), ritenute soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione finanziaria aveva notificato l'accertamento avvalendosi del raddoppio dei termini disposto in ragione della pendenza del procedimento penale RGN 5780/11 (rilievi della Guardia di finanza), e la CTR aveva ritenuto legittima la ripresa a fini IRAP anche su fatti non penalmente rilevanti. Il contribuente ha dedotto, in Cassazione, l'illegittimità del raddoppio dei termini rispetto all'IRAP e l'illegittimità del procedimento di accertamento per decorrenza dei termini, nonché la deducibilità dei costi anche se relativi a fatture soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (attinenti alla legittimità della proroga dei termini) e ha ritenuto che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973 non è applicabile all'IRAP perché le violazioni delle sue disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Di conseguenza l'accertamento IRAP è stato dichiarato tardivo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza della CTR viene cassata e, decidendo nel merito, la Corte accoglie l'originario ricorso della società contribuente. Spese di lite compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera in presenza di seri indizi di reato e permette la proroga dei termini per imposte presidiate da fattispecie penali (IRPEF/IVA), ma non si applica all'IRAP in quanto le sue violazioni non comportano sanzioni penali.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Richiamato quanto agli obblighi e alle fattispecie di rilevanza penale collegate all'accertamento tributario; la giurisprudenza consente l'operatività del raddoppio anche se la denuncia sia stata presentata oltre i termini o archiviata, quando sussistono seri indizi di reato.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132
Richiamata nel quadro delle modifiche normative sui termini di accertamento; la Corte segnala che le modifiche non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d'imposta precedenti alla data indicata, ma ciò non modifica il principio per cui il raddoppio è inapplicabile all'IRAP.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 5
Citato nei motivi di ricorso relativi all'inerenza dei costi; la Corte ha ritenuto però assorbiti tali profili dalla decisione sulla tardività dell'accertamento IRAP.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11-bis
Richiamato in relazione a questioni di determinazione e contestazione della base imponibile; anche questo profilo è stato assorbito dalla statuizione sulla tardività.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973 si applica alle imposte le cui violazioni integrano reato tributario (es. IRPEF, IVA) ma non all'IRAP, perché per quest'ultima non sono previste sanzioni penali: quindi un accertamento IRAP notificato oltre il termine non può essere legittimato dal 'raddoppio'.
- La pendenza di un procedimento penale con seri indizi di reato può giustificare la proroga dei termini di accertamento per le imposte penalmente rilevanti anche se la denuncia è stata presentata tardivamente o archiviata; tuttavia il contribuente, se contesta la decadenza, deve focalizzarsi sulla carenza del presupposto dell'obbligo di denuncia (procedurale) e non su una valutazione nel merito del reato, che resta preclusa al giudice tributario.
- Se l'Amministrazione invoca il raddoppio dei termini, il contribuente dovrebbe tempestivamente eccepire l'insussistenza dei presupposti per la proroga (es. assenza di fatti penalmente rilevanti) perché il giudice tributario non può sindacare nel merito l'esistenza del reato.
- Quando un accertamento fiscale si basa su fatture ritenute soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi può essere contestata: in assenza di accertamento tempestivo o di prove che i costi siano stati effettivamente sostenuti e inerenti, l'Amministrazione rischia di perdere; però la valutazione della inerenza/prova dei costi resta distinta dalla questione della tempestività.
- In caso di orientamento giurisprudenziale recente e non consolidato su un tema (es. applicabilità del raddoppio), le spese di lite possono essere compensate dalle corti in ragione dell'incertezza interpretativa.
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