Cassazione Penale, Sentenza n. 48675/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma per plurimi motivi: nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata acquisizione dei decreti autorizzativi e delle bobine; vizio di motivazione e mancata considerazione di prove alternative; errata qualificazione giuridica e mancata esclusione del concorso formale tra capi (in particolare tra C1 e C3 per Forcinelli); carenza di riscontri rispetto alla cosiddetta 'droga parlata' e richiesta di attenzione nella valutazione delle captazioni; omessa declaratoria di prescrizione (in particolare per Fasanella); contestazione della titolarità o disponibilità dell'immobile e dell'applicazione dell'aggravante per ingente quantità (Rea); richiesta di acquisizione di atti irripetibili o di riesame di atti istruttori (Forcinelli). In sostanza i motivi si concentrano su: (i) validità e utilizzabilità delle intercettazioni; (ii) insufficienza o contraddittorietà della motivazione; (iii) calcolo e maturazione della prescrizione; (iv) corretta qualificazione giuridica dei fatti e della continuazione/ concorso formale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso come segue: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Massimo Fasanella poiché il reato è estinto per prescrizione (calcolo dei termini e conteggio dei giorni di sospensione determinanti); ha annullato con rinvio la posizione di Valentino Macali perché la motivazione e il quadro probatorio, posto il peculiare uso delle intercettazioni e la valutazione del suo ruolo, richiedono nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; ha annullato in parte la sentenza rispetto ad Alessandro Forcinelli in ordine al profilo del concorso formale fra i capi C1 e C3, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su tale punto, mentre ha rigettato gli altri profili del ricorso; ha rigettato i ricorsi di Daniele Ferretti, Mario Roberto Ferro e Bruno Rea, confermando le rispettive condanne e condannandoli al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre chiarito principi sulla utilizzabilità delle intercettazioni: la mancata inserzione dei decreti autorizzativi nel fascicolo dibattimentale non rende automaticamente inutilizzabili le captazioni; la loro validità va verificata se è specificamente dedotta l'inesistenza o la nullità dei decreti; le valutazioni del giudice del dibattimento sulle intercettazioni sono in larga parte di fatto e non sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità. Infine il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio in punto di concorso formale tra i capi C1 e C3 per Forcinelli, richiesta accolta.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 comma 2
art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990
Usata per la riqualificazione e per la definizione della pena applicabile all'associazione e per valutare l'esistenza o meno dell'aggravante; la Corte ricorda che l'appartenenza al sodalizio non richiede necessariamente più reati-fine ma una partecipazione causale anche minima non insignificante
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Riferito ai reati di traffico/ detenzione/importazione di stupefacenti come fattispecie di reato-fine; utilizzato per riqualificazioni e per il calcolo della pena ai fini prescrizionali
Codice penale, art. 161 comma 2
art. 161, comma 2, cod. pen.
Applicato per il calcolo del termine prescrizionale (aumento del quarto per la pena massima quando si tratta di tentativo); decisivo nel computo della prescrizione per Fasanella
Codice di procedura penale, art. 129 comma 2
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla possibilità di pronunciare sentenza assolutoria perché evidente l'assenza di responsabilità; la Corte ha motivato che le condizioni per questa pronuncia non ricorrevano nel caso di Fasanella
Codice di procedura penale, art. 431 comma 1
art. 431, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla composizione del fascicolo per il dibattimento e sulla non obbligatorietà, in tutti i casi, dell'inserimento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni
Codice di procedura penale, art. 192 comma 2
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede particolare attenzione e rigore nella valutazione delle 'dichiarazioni captate' (droga parlata); la Corte ricorda che in tali casi la scelta di ricostruzione che conduce alla condanna deve poggiare su elementi con alto grado di credibilità razionale
Codice di procedura penale, art. 157 (relativo alla rinuncia della prescrizione)
art. 157 cod. proc. pen. e successive interpretazioni giurisprudenziali
Richiamato nel quadro giurisprudenziale sulla rinuncia alla prescrizione e sui limiti della rappresentanza del difensore nella rinuncia stessa; la Corte ricorda la necessità della forma espressa per la rinuncia e che la rinuncia è diritto personalissimo dell'imputato
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Citato nel contesto della censura sulla mancata contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità a più imputati; la Corte osserva che la censura è mal posta quando la contestazione era formulata distintamente
Codice di procedura penale, art. 521
Richiamato nella doglianza di Rea su vizio motivazionale e violazione dell'art. 521; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non viziata
Massime di principio
- La sola mancata inserzione nel fascicolo dibattimentale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni: l'inutilizzabilità scatta solo se è specificamente dedotta e provata l'inesistenza o la nullità dei decreti, o se il giudice rileva incertezze che richiedono verifica.
- Le valutazioni del giudice di merito sull'interpretazione e sul contenuto delle intercettazioni sono, in linea di massima, apprezzamenti di fatto non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza: ciò implica che le contestazioni generiche sulla interpretazione hanno scarse probabilità di successo in sede di legittimità.
- Nei casi di 'droga parlata' le condanne fondate principalmente su captazioni telefoniche necessitano di un grado più elevato di verifica e, se vi sono più ricostruzioni possibili, la scelta che porta alla condanna deve poggiare su elementi altamente credibili e non su mere congetture.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato applicando le aumentazioni previste dal codice penale (es. aumento del quarto per i tentativi) e tenendo conto dei periodi di sospensione: quando il reato risulta estinto la Corte può annullare senza rinvio, se non ricorrono le condizioni per una pronuncia di merito favorevole all'imputato.
- Se la Corte territoriale omette di affrontare specifiche censure rilevanti e circostanziate (ad es. la qualificazione tra concorso formale e continuazione), la Cassazione può annullare in parte e rinviare per nuovo giudizio sul punto.
- La rinuncia alla prescrizione è diritto personalissimo dell'imputato e richiede forma espressa; il difensore non può validamente rinunciare alla prescrizione senza espressa manifestazione del cliente nei casi in cui la normativa lo richiede.
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