Sentenza n. 421/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 4072/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3844/2023 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.12.2024, notificata il 17.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro di Lecce ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre rivalutazione e/o interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 4072/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata il 17 gennaio 2025. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente, con riferimento a contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuale previsto per la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali. Il TAR, con precedente ordinanza istruttoria, aveva richiesto il deposito della sentenza, del certificato di mancata impugnazione e dell'attestazione di notifica; la ricorrente aveva adempiuto. Il Ministero, costituitosi, non aveva contestato l'inadempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l'attuazione del giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha verificato la regolare notificazione del ricorso, il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito e la prova del passaggio in giudicato della sentenza civile. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione di obbligazioni pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di dare completa attuazione al giudicato, per la sorte capitale e per rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dalla sentenza civile, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi 60 giorni; non è stato previsto alcun compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, limitatamente alla sua stretta esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, la prova del passaggio in giudicato della sentenza civile ha consentito di ritenere integrati i presupposti processuali.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito applicabile al rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È il fondamento normativo del beneficio economico destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente, oggetto del giudicato civile da eseguire.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'ottemperanza è circoscritta alla stretta esecuzione del giudicato e non può essere utilizzata per introdurre domande ulteriori o diverse, anche se collegate alla vicenda sostanziale definita dalla sentenza.
- L'esecuzione del comando giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; la mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione rafforza la fondatezza della domanda di ottemperanza.
- Quando il giudicato civile condanna una pubblica amministrazione al pagamento o all'attribuzione di una somma e l'amministrazione rimane inerte, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- Prima di procedere all'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
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