Sentenza n. 739/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- del 07/02/2024, avente ad oggetto il rigetto della richiesta del ricorrente di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica nell’ambito del procedimento di sanatoria edilizia ai sensi della L. 326/03, ed il contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, in riferimento ad alcuni interventi edilizi realizzati in località Stimpagnato-Pecorini dell'isola di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del parere di compatibilità paesaggistica nell'ambito di un procedimento di terzo condono edilizio, con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2004 un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per la realizzazione di due vani in muratura con copertura in cemento armato e terrazzo, in ampliamento a un fabbricato residenziale, qualificando l'intervento come abuso di tipologia 1. La Soprintendenza, nel 2024, aveva respinto la richiesta di compatibilità paesaggistica richiamando la circolare regionale n. 2/2022 e aveva ordinato il ripristino dei luoghi. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 13 della l.r. n. 7/2019 e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il secondo motivo sosteneva che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003, si fosse formato il silenzio-assenso sull'istanza paesaggistica, con conseguente illegittimità dell'asserito annullamento d'ufficio per difetto dei presupposti dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, del termine ragionevole, della comunicazione di avvio e della motivazione sull'interesse pubblico, nonché per lesione dell'affidamento. Il terzo motivo denunciava eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione della circolare n. 2/2022 e difetto di motivazione, assumendo che la Soprintendenza non avesse esaminato concretamente le caratteristiche dell'ampliamento, il contesto edilizio e la sua rilevanza paesaggistica, né verificato se l'intervento fosse di minore importanza e quindi sanabile.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il terzo condono in Sicilia sia disciplinato dall'art. 24 l.r. n. 15/2004, che recepisce integralmente l'art. 32 d.l. n. 269/2003, inclusi i limiti dell'art. 32, comma 27, lett. d). Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, anche i vincoli paesaggistici relativi impediscono il terzo condono quando ricorrano le altre condizioni ostative previste dalla norma statale; sono ammissibili soltanto opere di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1, e comunque non comportanti nuovi volumi o superfici. Nel caso concreto le opere, dichiaratamente realizzate in ampliamento, avevano comportato nuova volumetria e nuove superfici, consistevano in interventi di tipologia 1 ed erano state realizzate dopo l'imposizione del vincolo paesaggistico. Mancava quindi almeno uno dei requisiti cumulativi per la sanabilità, rendendo legittimo il diniego senza necessità di un'ulteriore valutazione discrezionale del progetto. Il motivo sulla partecipazione procedimentale è stato respinto perché, in presenza di un'istanza insuscettibile di accoglimento per carenza dei presupposti legali, la determinazione era vincolata e l'omesso preavviso di rigetto non poteva incidere sull'esito. È stata esclusa anche la formazione del silenzio-assenso: l'art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003 riguarda le istanze del primo e del secondo condono, mentre per il terzo condono relativo a opere vincolate l'art. 32, comma 43, d.l. n. 269/2003 qualifica il silenzio come silenzio-rifiuto. Non essendosi formato alcun assenso, l'atto non costituiva annullamento d'ufficio e non trovavano applicazione i relativi requisiti. È stata inoltre esclusa la tutela dell'affidamento fondata sul decorso del tempo, poiché l'inerzia amministrativa non rende legittimo un abuso edilizio. L'ordine di ripristino non è stato scrutinato, perché non specificamente censurato. Ricorso respinto, spese compensate e contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15
Dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
La disposizione regionale recepisce integralmente la disciplina statale del terzo condono, inclusi i limiti sostanziali alla sanabilità delle opere vincolate.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
La norma rende insuscettibili di terzo condono, in presenza delle condizioni previste, le opere realizzate in aree vincolate; la giurisprudenza richiamata individua come condizioni cumulative la posteriorità dell'opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la minore rilevanza dell'intervento e il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
art. 32, comma 43, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Per le istanze di terzo condono relative a opere sottoposte a vincolo, il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è qualificato come silenzio-rifiuto, non come silenzio-assenso.
art. 17, comma 6, l.r. Sicilia n. 4/2003
La disciplina del silenzio-assenso è riferita alle istanze di sanatoria relative al primo e al secondo condono e non si applica all'istanza di terzo condono esaminata.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto non è necessario quando l'amministrazione deve adottare una determinazione vincolata e sfavorevole per la mancanza dei presupposti legali di sanabilità.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Non è applicabile quando il provvedimento successivo non costituisce annullamento d'ufficio di un precedente assenso, perché il silenzio formatosi sull'istanza di terzo condono vincolato ha natura di silenzio-rifiuto.
art. 13 l.r. Sicilia n. 7/2019
La censura relativa alle garanzie partecipative è stata respinta in quanto la natura vincolata della determinazione escludeva l'incidenza concreta del preavviso di rigetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio in Sicilia, l'art. 24 l.r. n. 15/2004 recepisce integralmente l'art. 32 d.l. n. 269/2003, compresi i limiti sostanziali previsti per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico; tali limiti operano anche in presenza di vincoli relativi e non soltanto di vincoli comportanti inedificabilità assoluta.
- In presenza di un vincolo paesaggistico anteriore all'intervento, il terzo condono è ammissibile soltanto quando ricorrano congiuntamente i requisiti della conformità urbanistica, della minore rilevanza dell'opera riconducibile alle tipologie 4, 5 o 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Nel terzo condono paesaggistico, la realizzazione di nuovi volumi o nuove superfici esclude la riconducibilità dell'intervento alle opere di minore rilevanza sanabili; la nozione di superficie utile rileva in senso ampio e finalistico, considerando qualsiasi superficie calpestabile o utilizzabile idonea a modificare stabilmente l'assetto del territorio vincolato.
- Quando la domanda di sanatoria è insuscettibile di accoglimento per la mancanza di presupposti legali, la determinazione amministrativa è vincolata e l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'illegittimità dell'atto.
- Per le istanze di terzo condono relative a opere sottoposte a vincolo, il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela non equivale ad assenso, ma a silenzio-rifiuto; l'amministrazione conserva quindi il potere di pronunciarsi espressamente.
- Il mero decorso del tempo o l'inerzia dell'amministrazione non fanno sorgere un legittimo affidamento sulla regolarizzazione di un abuso edilizio, che resta illegittimo sin dall'origine.
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