Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Calabria - Sez. Staccata di Reggio Calabria n. 7-OMISSIS- pubblicata il 16.12.2024, nell'ambito del giudizio n. -OMISSIS- R.G.

Giustizia amministrativa202500734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria nell'esecuzione di una sentenza che aveva imposto la presa in carico delle minori per trattamento terapeutico A.B.A. e il pagamento di somme risarcitorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l'assoluta inerzia dell'ASP di Reggio Calabria nell'attuazione della precedente sentenza del TAR, notificata il 28 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto delle minori alla presa in carico da parte dell'ASP, direttamente oppure mediante rimborso delle terapie ricevute da terzi, secondo un progetto terapeutico basato sulla metodologia A.B.A., per 20 ore settimanali per una minore e 15 ore settimanali per l'altra, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, con successiva rivalutazione. Aveva inoltre condannato l'ASP al pagamento di € 3.090,00 per danni patrimoniali, € 2.000,00 per danni non patrimoniali subiti dai genitori, € 2.000,00 in favore di ciascuna minore per danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica pari a € 700,00 oltre accessori, detratto l'eventuale anticipo già versato. I ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza né ha nominato il commissario ad acta. Considerata la natura della controversia e la rilevanza degli interessi coinvolti, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando all'ASP, pur non costituita, di depositare entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza chiarimenti documentati e analitici sulle attività eventualmente già intraprese per eseguire il giudicato. I chiarimenti devono riguardare sia la presa in carico diretta o indiretta delle minori e l'attuazione del progetto terapeutico, sia il pagamento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio e delle spese di consulenza tecnica. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle parti o di soggetti citati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è stata proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non abbia documentato l'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può disporre d'ufficio o su richiesta incombenti istruttori, imponendo all'amministrazione il deposito di chiarimenti documentati e analitici sulle attività esecutive eventualmente compiute.
  • In una controversia relativa all'esecuzione di un obbligo sanitario e al pagamento di somme risarcitorie stabiliti dal giudicato, i chiarimenti istruttori possono riguardare separatamente sia l'attuazione della presa in carico terapeutica, diretta o mediante rimborso, sia l'adempimento delle condanne pecuniarie.
  • La mancata nomina immediata del commissario ad acta non definisce il giudizio di ottemperanza: il giudice può prima verificare, mediante istruttoria, l'eventuale esecuzione già compiuta dall'amministrazione e rinviare ogni ulteriore determinazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.