Sentenza del 04/04/2018 n. 1470 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Donazione indiretta per acquisto immobile - Cumulabilità con l'imposta di registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare autonomamente l'imposta di registro alla donazione indiretta è stata esclusa. La liberalità collegata all'acquisto immobiliare non è cumulativamente tassabile, poiché l'atto principale è già soggetto a imposta di registro proporzionale o a IVA. Il testo non indica il dispositivo formale, né le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di tassare autonomamente, ai fini dell'imposta di registro, una donazione indiretta consistente nella messa a disposizione delle somme necessarie per acquistare un immobile. Il principio affermato è che, quando la liberalità è collegata a un atto di trasferimento o di costituzione di diritti immobiliari già soggetto a imposta di registro proporzionale o a IVA, non è dovuta un'ulteriore imposta di registro sulla donazione indiretta.
Norme richiamate
Articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
L'imposta non si applica alle donazioni o alle altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto.
La norma impedisce di assoggettare nuovamente a imposizione la liberalità indiretta quando essa è funzionalmente collegata a un atto immobiliare o di trasferimento d'azienda già tassato con imposta di registro proporzionale o IVA.
Massime di principio
- Il finanziamento o il pagamento del prezzo di un immobile da parte di un soggetto a favore dell'acquirente può integrare una donazione indiretta collegata all'acquisto.
- Quando la liberalità è incorporata o strettamente collegata a un atto immobiliare soggetto a imposta di registro proporzionale o IVA, non dovrebbe essere applicata una seconda imposizione autonoma sulla donazione indiretta.
- La disciplina riguarda il collegamento tra la liberalità e l'atto principale: occorre verificare concretamente che le somme siano effettivamente destinate all'acquisto o che la liberalità risulti funzionalmente connessa al trasferimento immobiliare.
- Il principio non esclude necessariamente ogni forma di tassazione di liberalità autonome e non collegate ad atti immobiliari già soggetti a registro proporzionale o IVA.
- Per applicare il principio a un caso concreto è necessario esaminare la struttura dell'operazione, la documentazione dei pagamenti, l'eventuale indicazione della liberalità nell'atto e il regime fiscale applicato all'acquisto.
Testo integrale
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