Sentenza del 19/04/2019 n. 11036 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - Imposta proporzionale - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Cassazione per errore di fatto, sostenendo che la Corte non aveva considerato una tempestiva notifica del ricorso alla società. Ottenuta la revocazione, ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alla sentenza che aveva accertato l'obbligo del terzo pignorato verso il debitore esecutato. Secondo l'Agenzia, tale pronuncia rientrava nell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale; l'alternatività con l'IVA prevista dalla nota 2 riguardava soltanto le sentenze di condanna di cui alla lett. b).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione, revocato la precedente sentenza e riesaminato il ricorso originario. Ha stabilito che la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo è una pronuncia di mero accertamento di un diritto a contenuto patrimoniale, soggetta a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), e non all'imposta fissa per il solo fatto che il credito accertato sia soggetto a IVA. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso della contribuente è stato rigettato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia 9.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione e quello di revocazione.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva evidente, essenziale e decisiva, rilevabile dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti processuali; non può riguardare valutazioni giuridiche o interpretative.
Art. 291 c.p.c.
La nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione ordinata dal giudice; la rinnovazione può anche essere eseguita spontaneamente dalla parte e produce effetto sanante retroattivo.
Art. 325 c.p.c.
Disciplina il termine breve per proporre impugnazione. La rinnovazione di una notificazione nulla può tuttavia conservare gli effetti della notificazione originaria anche se effettuata dopo la scadenza del termine, quando la prima notifica non era inesistente.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per le impugnazioni. Nel caso concreto, la precedente decisione aveva ritenuto tardiva la notifica, ma la Cassazione in sede di revocazione ha rilevato l'omessa considerazione di una notifica tempestiva alla società.
Art. 330 c.p.c.
Individua il luogo e il destinatario della notificazione delle impugnazioni. La notifica alla parte anziché al difensore costituito è normalmente nulla, non inesistente, quando conserva un collegamento con il destinatario, ed è quindi sanabile.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte Prima
atti dell'autorità giudiziaria ... recanti condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura
Riguarda le sentenze di condanna e consente, nei limiti previsti dalla nota 2 e dall'art. 40 del Testo unico, l'applicazione del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, Parte Prima
atti dell'autorità giudiziaria ... recanti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
Le sentenze di mero accertamento di diritti patrimoniali, comprese quelle che accertano l'obbligo del terzo nel processo esecutivo, sono soggette a imposta di registro proporzionale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, nota 2, Tariffa, Parte Prima
gli atti di cui al comma 1, lett. b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
L'agevolazione e l'alternatività con l'IVA si applicano soltanto agli atti indicati nella lett. b), cioè alle pronunce di condanna, e non possono essere estese alle sentenze di mero accertamento della lett. c).
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
Regola il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, ma nel caso esaminato tale principio non opera perché la pronuncia appartiene alla categoria delle sentenze di accertamento di cui alla lett. c), non a quella delle sentenze di condanna di cui alla lett. b).
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Consente di denunciare rispettivamente la violazione o falsa applicazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi proposti dall'Agenzia.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su una sentenza occorre qualificare il contenuto effettivo della pronuncia: le sentenze di condanna al pagamento o alla consegna rientrano nella lett. b), mentre quelle di mero accertamento di diritti patrimoniali rientrano nella lett. c).
- Il fatto che il credito accertato sia soggetto a IVA non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. L'alternatività con l'IVA opera, secondo questa decisione, solo per le pronunce di condanna espressamente ricomprese nella lett. b).
- La sentenza che accerta l'obbligo del terzo pignorato verso il debitore esecutato è considerata una pronuncia di mero accertamento e, pertanto, è soggetta a imposta di registro proporzionale.
- Le norme agevolative o derogatorie in materia tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a categorie di provvedimenti diverse da quelle espressamente indicate.
- Nelle notificazioni processuali, la notifica effettuata in un luogo o a un soggetto non conforme alle regole può essere nulla ma non inesistente quando mantiene un collegamento con il destinatario; in tal caso può essere rinnovata e sanata con effetto retroattivo.
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo per una svista percettiva immediata e decisiva sugli atti del giudizio, non per contestare l'interpretazione giuridica o la valutazione degli elementi già esaminati.
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